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Legge regionale 23 aprile 1974, n.27


LEGGE REGIONALE n.27 del 23 Aprile 1974

Date di vigenza

15/05/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/05/1974
24/07/1997 abrogazione mostra documento vigente dal 24/07/1997

Documento vigente dal 15/05/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Aprile 1974 ,n. 27
Norme sul referendum popolare abrogativo di leggi e regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di carattere generale e sul referendum consultivo. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 30/04/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Titolo I

REFERENDUM PREVISTO DAGLI ARTT. 67 E 69 DELLO STATUTO REGIONALE

Art. 1

1. La richiesta di referendum popolare di cui agli artt. 67 e 69 dello Statuto regionale per l' abrogazione totale o parziale di una legge o regolamento regionali o di un atto amministrativo di carattere generale, deve essere inoltrata da diecimila elettori aventi diritto di elettorato attivo, o da un Consiglio provinciale o da tanti Consigli comunali che rappresentino nel minimo un quinto della popolazione della regione previa deliberazione della proposta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.

Art. 2

1. La richiesta di referendum non può essere avanzata nei casi previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell' art. 67 e dell' art. 69, ultimo comma, dello Statuto regionale .

Art. 3

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum di cui agli articoli precedenti i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione, presso l' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale di cui viene rilasciata copia ai promotori.

2. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli forniti e vidimati dalla Regione di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all' inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta unitamente al quesito che si intende sottoporre a referendum trascritto nella stessa formula di cui all' art. 14 .

Art. 4

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma, da parte degli elettori, dei fogli di cui all' articolo precedente. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

2. Le firme debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della Pretura o del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune, nella cui liste elettorali è iscritto l' elettore che chiede la autenticazione, ovvero dal Giudice Conciliatore o dal Segretario di detto Comune.

3. L' autenticazione deve recare l' indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio stesso.

4. Il pubblico ufficiale deve altresì dare atto della manifestazione di volontà dell' elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la firma.

5. Per le prestazioni del pubblico ufficiale sono dovuti gli onorari stabiliti dall' art. 20, comma quinto, del TU delle legge per l' elezione della Camera dei deputati, approvato con DPR 30 marzo 1957, n. 361 e dalla tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 .

6. Alla richiesta di referendum debbono altresì essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei Comuni medesimi.

Art. 5

1. Il deposito presso l' Ufficio di presidenza di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum.

2. Esso deve essere effettuato da almeno uno dei promotori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della iniziativa nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. I promotori devono dichiarare il numero delle firme che appoggiano la richiesta; del relativo deposito viene dato atto mediante processo verbale.

4. Salvo il disposto di cui all' art. 67, quarto comma, dello Statuto , le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1º gennaio al 30 settembre.

Art. 6

1. Il Consiglio provinciale che intenda assumere la iniziativa per il referendum deve adottare apposita deliberazione, con la maggioranza prevista dallo Statuto contenente gli elementi di identificazione di cui all' ultimo comma dell' art. 3 . Il Consiglio deve altresì designare tra i suoi componenti un delegato effettivo ed uno supplente. Dell' iniziativa deve essere data notizia all' Ufficio di presidenza del Consiglio che ne dà annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Al fine di promuovere la richiesta di referendum da parte di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della regione, il Comune che intende assumere l' iniziativa deve adottare apposita deliberazione e procedere alla designazione dei delegati secondo quanto disposto dal comma precedente. La deliberazione è altresì comunicata a cura della segreteria del Comune proponente a tutti gli altri Consigli comunali della regione con l' invito, ove adottino analoga deliberazione, a darne notizia al Consiglio che ha preso l' iniziativa.

Art. 7

1. Il delegato del Consiglio provinciale redige e sottoscrive l' atto di richiesta e lo presenta personalmente, entro un mese dalla pubblicazione dell' annuncio di cui all' articolo precedente, unitamente a copia autentica delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina dei delegati.

2. Il delegato del Consiglio comunale che ha preso l' iniziativa redige e sottoscrive la richiesta di cui al precedente comma entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell' annuncio di cui all' articolo precedente, procedendo altresì al deposito di copia autentica delle deliberazioni di richiesta di referendum hanno approvato la richiesta di refendum e di nomina dei delegati.

3. Del deposito si dà atto mediante processo verbale.

4. La richiesta di refendum da parte dei Consigli comunali e provinciali è soggetta ai limiti ed alle modalità di cui all' ultimo comma dell' art. 5 .

Art. 8

1. Entro il 31 ottobre l' Ufficio di presidenza esamina la proposta o le proposte depositate, al fine di accertare che esse siano conformi allo Statuto ed alle norme di cui alla presente legge e decide con provvedimento motivato sull' ammissibilità e legittimità delle stesse.

2. Qualora manchi l' unanimità , delibera, con provvedimento motivato, il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell' Ufficio di presidenza e comunque non oltre il 15 novembre.

3. Le deliberazioni sulle richieste di referendum prese dall' Ufficio di presidenza o dal Consiglio regionale sono immediatamente comunicate dal Presidente del Consiglio regionale a quello della Giunta regionale, nonchè ai delegati o ai promotori e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Se prima della data di svolgimento sia intervenuta l' abrogazione della legge regionale, del regolamento o dell' atto amministrativo regionali o di singole disposizioni di legge, di regolamento o di atto amministrativo sottoposti a referendum, il Consiglio regionale delibera che le relative operazioni non hanno più corso.

Art. 9

1. Per le proposte ritenute ammissibili ma viziate di irregolarità formali, l' Ufficio di presidenza ed il Consiglio regionale stabiliscono per la sanatoria un termine non superiore a trenta giorni ed il Presidente del Consiglio ne dà tempestiva comunicazione ai promotori o delegati perchè provvedano agli incombenti richiesti.

2. Entro il 31 dicembre l' Ufficio di presidenza, con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori e i delegati, procede alla eventuale concentrazione di quelle richieste di referendum aventi lo stesso oggetto, mantenendo distinte le altre. La deliberazione è comunicata e pubblicata ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo precedente.

Art. 10

1. Entro il 31 gennaio il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum, elencando nello stesso le richieste da sottoporre a votazione e fissando la data di convocazione dei comizi elettorali per una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

2. In relazione al numero delle richieste di referendum ed anche al fine di un più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente della Giunta potrà decidere di convocare i comizi in due distinte giornate immediatamente successive.

3. Non è comunque ammessa, per ogni anno, più di una convocazione degli elettori per le votazioni di referendum abrogativo.

Art. 11

1. Il decreto di indizione del referendum va notificato al Commissario di Governo, ed al Primo Presidente della Corte di appello dell' Umbria, ed altresì comunicato ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali, ai Sindaci dei comuni, i quali ultimi provvederanno a dare notizia della votazioneagli elettori mediante affissione di manifesti entro il 45º giorno dalla data fissata per la votazione stessa.

Art. 12

1. Entro 15 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, il Primo Presidente della Corte di appello provvede alla costituzione dell' " Ufficio centrale regionale per il referendum popolare" formato nei modi previsti dall' art. 9 terzo e quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 .

2. Entro i successivi trenta giorni sono costituiti presso i Tribunali di Perugia e di Terni gli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum, da formarsi sempre nei tempi e nei modi voluti dalla legge suddetta.

Art. 13

1. Il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all' atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali nel caso di svolgimento di elezioni politiche, regionali od amministrative o di referendum nazionali.

2. I termini del procedimento per il referendum decorreranno dal 365º giorno successivo alla data delle suddette votazioni.

Art. 14

1. 1. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella seguente formula: "approvate l' abrogazione della legge regionale o del regolamento regionale concernente.........................promulgata dal Presidente della Regione il ........................... e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. .............................. del ......................... ovvero: "Approvate l' abrogazione dell' articolo .................. o degli articoli .................... o del comma ............... numero ............ dell'articolo ..............della legge regionale ............... o del regolamento regionale ...............del ........................... promulgata dal Presidente della Regione in data .....................e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. .......... del ..................", ovvero: "Approvate l' abrogazione dell' atto amministrativo n. .................... del ................ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. ................... del ......................".

Art. 15

1. Le operazioni relative al referendum, per gli aspetti organizzativi ed amministrativi sono di competenza della Regione, la quale, nell' espletamento di esse, si servirà della collaborazione delle Amministrazioni comunali.

2. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, nonchè per quant' altro non previsto dalla presente legge, si applicano, per lo svolgimento delle operazioni, le norme di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e al DPR 16 maggio 1960, n. 570 , con l' attribuzione alla Giunta regionale delle competenze e delle funzioni dalla stessa legge attribuite al Ministero dell' interno.

Art. 16

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. L' elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale dei registri elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, sono disciplinate dalle disposizioni del TU 20 marzo 1967, n. 223.

2. I certificati elettorali sono compilati il 20º giorno successivo a quello del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il 40º giorno dalla pubblicazione medesima.

3. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati, possono essere ritirati presso l' Ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal 40º giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 17

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna proposta, sono fornite dalla Regione dell' Umbria con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nella tabella A) allegata alla presente legge e debbono contenere il quesito formulato a termine dell' art. 14 della presente legge, letteralmente riprodotto a carattere chiaramente leggibile.

2. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all' elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, quante sono le proposte di referendum ammesse.

3. L' elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che la contiene.

4. Nel caso di cui al secondo comma , l' ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l' ordine di elencazione delle richieste di referendum sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto di indizione del referendum.

Art. 18

1. Ogni ufficio circoscrizionale, sulla scorta dei verbali di scrutinio ricevuti dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati, previo esame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

2. Di tali operazioni deve essere redatto verbale in tre esemplari dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale, uno viene inviato a mezzo corriere speciale all' Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e relativi documenti, ed uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

Art. 19

1. L' Ufficio centrale per il referendum appena ricevuto dagli uffici circoscrizionali quanto specificato nel precedente articolo, procede in seduta pubblica, con l' intervento del Procuratore generale presso la Corte di appello, e con l' assistenza, per l' esecuzione materiale, dei calcoli di esperti designati dal Presidente dell' Ufficio stesso, al controllo degli elettori che hanno votato ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati.

2. Di tutte le operazioni viene redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria della Corte di appello, e l' altro viene trasmesso immediatamente alla Segreteria della Giunta regionale.

3. I delegati ed i promotori della richiesta di referendum hanno facoltà di prendere cognizione o di estrarre copia dell' esemplare del verbale suddetto già depositato presso la Cancelleria della Corte di appello.

Art. 20

1. Sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici circoscrizionali ed all'ufficio centrale per il referendum decide quest' ultimo nella pubblica seduta di cui all' articolo precedente prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 21

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all' abrogazione dell' atto o di singole sue disposizioni, il Presidente della Giunta ne dichiara l' avvenuta abrogazione con proprio decreto, da emanarsi entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati.

2. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione. L' abrogazione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

3. Il Presidente della Giunta col decreto di cui sopra, su conforme deliberazione della Giunta, può ritardare la pubblicazione del decreto medesimo per un termine non superiore a trenta giorni dalla data della sua emanazione.

4. Il decreto del Presidente della Giunta deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini di cui sopra.

5. Qualora il risultato del referendum sia sfavorevole alla abrogazione, ne è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 22

1. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura.

Titolo II

REFERENDUM CONSULTIVO DI CUI ALL' ART. 68 DELLO STATUTO REGIONALE

Art. 23

1. Le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, che il Consiglio regionale ritenga meritevoli di accoglimetno, sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate previsto dall' art. 68 dello Statuto .

Art. 24

1. La deliberazione del Consiglio regionale che decide per l' effettuazione del referendum deve precisare il quesito da rivolgere agli elettori, nonchè l' ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

2. Con lo stesso atto è dato mandato al Presidente della Giunta regionale di indire il referendum e di fissare la data dei comizi elettorali con proprio decreto da emanarsi 45 giorni prima della data stabilita per la consultazione. Il decreto del Presidente della Giunta deve essere notificato dal Commissario del Governo, al Primo Presidente della Corte di appello, al Presidente del Tribunale ove dovrà costituirsi l' ufficio centrale per il referendum.

Art. 25

1. L' Ufficio centrale per il referendum viene costituito nei modi previsti dall' art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , presso il Tribunale del circondario cui appartengono le popolazioni interessate e, ove appartengano a circondari diversi, presso quello che ricomprende il maggior numero di elettori chiamati ad esprimersi.

2. Il Presidente dell' Ufficio centrale, entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati, dovrà comunicarli al Presidente del Consiglio regionale, il quale a sua volta ne dà immediata notizia al Presidente della Giunta ed al Consiglio stesso nella prima seduta successiva, disponendone contestualmente la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. L' esito della consultazione popolare non è vincolante per il Consiglio regionale.

Art. 26

1. Tutte le operazioni riguardanti il procedimento elettorale, relativo al referendum consultivo, sono svolte nei modi indicati dalla presente legge per lo svolgimento del referendum abrogativo in quanto applicabili.

2. Non ha luogo, comunque, la sospensione di cui al precedente art. 13 .

Art. 27

1. Lo svolgimento delle operazioni relative agli aspetti organizzativi ed amministrativi della consultazione è delegato ai Comuni i quali appartengono le popolazioni interessate.

2. Al termine della consultazione, i Comuni presentano una relazione sulla attività svolta alla Giunta regionale la quale vigila sul buon andamento delle operazioni.

3. Le schede per il referendum consultivo, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna proposta, sono fornite dalla Regione dell'Umbria con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nella tabella B) allegata alla presente legge e debbono indicare, a carattere chiaramente leggibile, l' oggetto della consultazione.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

1. Le spese per l' autenticazione delle firme di cui all' art. 3 per la richiesta e lo svolgimento dei referendum sono a carico della Regione e quelle per gli adempimenti di spettanza dei Comuni, comprese le competenze dei componenti dei seggi elettorali, saranno a questi rimborsati entro un anno dallo svolgimento delle operazioni.

Art. 29

1. Per quanto non previsto nella presente legge ed in particolare per la disciplina della propaganda relativa allo svolgimento dei referendum e per le disposizioni penali, si fa riferimento alle norme di cui alla legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352 , in quanto applicabili.

Art. 30

1. L' onere derivante alla Regione dall' applicazione della presente legge, previsto in lire venti milioni, sarà imputato ad apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per lo svolgimento del referendum popolare abrogativo di leggi, regolamenti ed atti regionali e per il referendum consultivo" del bilancio dell' esercizio 1974 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.

2. All' onere per il 1974 si farà fronte mediante prelievo, di pari importo, dallo stanziamento del cap. 311 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine" del bilancio del relativo esercizio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 aprile 1974

Conti


ALLEGATI:
Allegato A

TABELLA A (Scheda di votazione per il referendum previsto dall' articolo 67 e 69 dello Statuto ) (Omissis)


Allegato B

TABELLA B (Scheda di votazione per il referendum previsto dall' articolo 68 dello Statuto ) (Omissis)

[1]

Note della redazione

(1) - 

L'efficacia della presente legge è stata sospesa, per l'anno finanziario 1977, dall'art. 11, L.R. 14 giugno 1977, n. 27.