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Legge regionale 26 aprile 1974, n.30


LEGGE REGIONALE n.30 del 26 aprile 1974

Date di vigenza

15/05/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/05/1974
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 15/05/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 aprile 1974 ,n. 30
Interventi straordinari a favore dell' Ente di sviluppo nell' Umbria. Costituzione di un fondo per garanzie fidejussorie.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 30/04/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. E' autorizzata la spesa di lire 130.000.000 per la costituzione da parte della Regione di un fondo per garanzie fidejussorie in favore dell' Ente di sviluppo nell' Umbria per l' ammortamento dei mutui che il predetto Ente dovrà contrarre con Istituti operanti nel settore del credito di miglioramento fondiario ai fini della realizzazione di opere ammesse ai contributi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910 .

2. La spesa predetta farà carico al cap. 356 di nuova istituzione denominato " Fondo per garanzie fidejussorie a favore dell' ESU" del bilancio dell' esercizio 1974, e ad essa si farà fronte con le quote del fondo di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 512 .

3. I fondi non impegnati nell' esercizio di competenza possono essere utilizzati negli esercizi successivi.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 aprile 1974

Conti

[1]