ARTICOLO UNICO
1.
E' autorizzata la spesa di lire 130.000.000 per la costituzione da parte della Regione di un fondo per garanzie fidejussorie in favore dell' Ente di sviluppo nell' Umbria per l' ammortamento dei mutui che il predetto Ente dovrà contrarre con Istituti operanti nel settore del credito di miglioramento fondiario ai fini della realizzazione di opere ammesse ai contributi di cui alla
legge 27 ottobre 1966, n. 910
.
2.
La spesa predetta farà carico al cap. 356 di nuova istituzione denominato " Fondo per garanzie fidejussorie a favore dell' ESU" del bilancio dell' esercizio 1974, e ad essa si farà fronte con le quote del fondo di cui alla
legge 7 agosto 1973, n. 512
.
3.
I fondi non impegnati nell' esercizio di competenza possono essere utilizzati negli esercizi successivi.