Legge regionale 29 aprile 1974, n.31


LEGGE REGIONALE n.31 del 29 Aprile 1974

Date di vigenza

15/05/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/05/1974
02/09/1982 modifica mostra documento vigente dal 02/09/1982
09/03/1995 abrogazione mostra documento vigente dal 09/03/1995

Documento vigente dal 15/05/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 Aprile 1974 ,n. 31
Costituzione di un Istituto per la storia dell' Umbria dal Risorgimento alla Liberazione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 30/04/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione dell' Umbria promuove la costituzione dell' Istituto per la storia dell' Umbria dal Risorgimento alla Liberazione con sede in Perugia, presso il Consiglio regionale.

[5]
Art. 2

1. L' Istituto avrà lo scopo di:

1) raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni che interessano la storia dell' Umbria nel periodo indicato all' art. 1 ;

2) curare e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni ed altre iniziative culturali relative al periodo storico sopra indicato;

3) diffondere la conoscenza del periodo storico stesso e in particolare i risultati delle attività di cui al numero precedente;

4) stabilire i rapporti con Enti e Associazioni aventi fini analoghi  ed in particolare con l' Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione e con l' Istituto nazionale per la storia del Risorgimento[7]  .

Art. 3

1. L' Istituto non ha durata limitata ed ha personalità giuridica.

2. Il funzionamento dell' Istituto è regolato dallo Statuto sociale da approvarsi con legge regionale.

Art. 4

1. Possono diventare soci dell' Istituto privati, associazioni, enti locali ed altri enti pubblici che ne condividano le finalità programmatiche.

Art. 5

1. Sono organi dell' Istituto:

a) l' Assemblea dei soci;

b) il Comitato direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

1. Le entrate dell' Istituto sono costituite dai contributi dei soci, da altri contributi e da eventuali donazioni    .

2. Per la realizzazione dei fini statutari, dell' Istituto potrà utilizzare, previa deliberazione dell' Ufficio di presidenza del Consiglio, uffici, mezzi e personale del Consiglio regionale.

Art. 7

1. I bilanci annuali preventivi e consuntivi approvati dall' Assemblea dei soci devono essere inviati alla Regione per gli effetti di cui all' art. 75 dello Statuto regionale .

Art. 8

1. Per il contributo annuale della Regione è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 che farà carico ad apposito capitolo di nuova istituzione denominato "  Contributo all' Istituto per la storia dell' Umbria dal Risorgimento alla Liberazione[10]     " del bilancio dell' esercizio 1974 e di quelli degli esercizi successivi. All'onere medesimo si farà fronte, per l' anno 1974, mediante corrispondente riduzione, di pari importo, dello stanziamento del cap. 311 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine" del bilancio del relativo esercizio.

Art. 9

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale nominerà un Comitato promotore di sette membri che, entro sessanta giorni dall'insediamento, dovrà provvedere alla redazione di una proposta di statuto .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 aprile 1974

Conti

[1]

Note della redazione

 - 

Abrogata dalla L.R. 14 febbraio 1995, n. 6, art. 17, comma 1