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Legge regionale 21 maggio 1974, n.34


LEGGE REGIONALE n.34 del 21 Maggio 1974

Date di vigenza

26/05/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 26/05/1974
05/02/1976 abrogazione mostra documento vigente dal 05/02/1976

Documento vigente dal 26/05/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Maggio 1974 ,n. 34
Integrazione della legge regionale 12 novembre 1973, n. 38 , relativa al finanziamento dell' Ente di sviluppo nell'Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 18 del 25/05/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Alla legge regionale 12 novembre 1973, n. 38 , è aggiunto il seguente art. 4:
 
" 1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell' Istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.
 
2. L' onere derivante alla Regione - calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è stabilito in lire 6.000.000 per l' anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 472, di nuova istituzione, denominato:"Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi"
. Alla spesa si farà fronte mediante prelievo della somma di lire 6.000.000 dallo stanziamento del cap. 312 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio relativo all' esercizio 1974 ".

ARTICOLO 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 maggio 1974

Conti

[1]