ARTICOLO 1
1.
Alla
legge regionale 12 novembre 1973, n. 38
, è aggiunto il seguente art. 4:
"
1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell' Istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.
2. L' onere derivante alla Regione - calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è stabilito in lire 6.000.000 per l' anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 472, di nuova istituzione, denominato:"Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi"
. Alla spesa si farà fronte mediante prelievo della somma di lire 6.000.000 dallo stanziamento del cap. 312 "Fondo di riserva per le spese impreviste"
del bilancio relativo all' esercizio 1974
".