Legge regionale 21 maggio 1974, n.35
LEGGE REGIONALE n.35 del 21 Maggio 1974
Documento vigente dal 26/05/1974
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
21 Maggio 1974
,n.
35
Integrazione della
legge regionale 15 novembre 1973, n. 40
, relativa alla Società per la promozione dello sviluppo economico dell' Umbria. Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
18 del
25/05/1974
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Alla
legge regionale 15 novembre 1973, n. 40
, è aggiunto il seguente art. 5:
"
La Giunta regionale è autorizzata a richiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell' Istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.
2. L' onere derivante alla Regione - calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è stabilito in lire 5.850.000 per l' anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 472 denominato "Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi"
.
3. Alla spesa si farà fronte mediante prelievo della somma di lire 5.850.000 dallo stanziamento del cap. 312 "Fondo di riserva per le spese impreviste"
, del bilancio relativo all' esercizio 1974
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 21 maggio 1974
Conti
[1]