Art. 9
1.
Per la concessione dei contributi di cui al
titolo I
della presente legge è disposta, per ciascuno degli anni 1974 e 1975, la spesa di lire 500.000.000 con imputazione al cap. 452, titolo II, sez. V, rubrica I, di nuova istituzione, denominato " Contributo sulla spesa per la realizzazione, il potenziamento e il completamento di centri turistici".
Art. 10
1.
Per la concessione dei contributi di cui al
titolo II
della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti d' impegno:
esercizio 1974 lire 190.000.000
esercizio 1975 lire 190.000.000
2.
Le annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti di impegno sono così determinate:
lire 190.000.000 per l' esercizio 1974;
lire 380.000.000 per ciascun esercizio dal 1975 al 1993;
lire 190.000.000 per l' esercizio 1994.
3.
Agli oneri predetti si farà fronte con la quota del fondo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
Art. 11
1.
Le somme stanziate in ciascun esercizio di cui ai precedenti artt. 9 e 10, non impegnate nell' esercizio medesimo, nonchè quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca dei contributi o di rinuncia ai medesimi, sono utilizzabili negli esercizi successivi.
Art. 12
1.
Ai fini della gestione della delega di cui all' ultimo comma dell'
art. 8
della presente legge, è disposto per il biennio 1974- 1975 un contributo annuo di lire 15 milioni per la provincia di Perugia e di lire 7.500.000 per la provincia di Terni, con imputazione al cap. 453 " Contributi alle Province di Perugia e Terni sulle spese generali per la gestione della delega in materia turistica ed alberghiera".
Art. 13
1.
Per l' attuazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 9 e 12, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre - alle migliori condizioni del mercato finanziario
, e comunque, ad un tasso non superiore al 10,50 per cento annuo[6]
- mutui dell' importo netto complessivo di lire 1.045.000.000, della durata massima di trenta anni.
2.
Le somme ricavate dai mutui saranno iscritte nei bilanci degli esercizi 1974 e 1975, nella parte entrata, al cap. 90 " Mutui".
3.
La somministrazione delle somme relative alle spese previste nel bilancio dell' esercizio 1975 dovrà avvenire dopo il 31 dicembre 1974.
4.
Le rate per l' ammortamento dei mutui - da vincolare specificamente a favore dell' Istituto mutuante - faranno carico, per lire 53.000.000 al bilancio dell' esercizio 1974, per lire 116.000.000 al bilancio di ciascuno degli esercizi dal 1975 al 2003, per lire 63.000.000 al bilancio dell' esercizio 2004, e con imputazione al cap. 471 del bilancio dell' esercizio 1974 e successivi.
[7]
5.
Al relativo onere sarà fatto fronte, per l' anno 1974, con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
; per gli anni dal 1975 al 2003, quanto a lire 106.000.000 con la quota del citato fondo dell'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
e quanto a lire 10.000.000 con le prevedibili maggiori entrate della tassa regionale di circolazione; per l' anno 2004 con la quota del fondo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
[9]
6.
Per l' attuazione della presente legge sono disposte le seguenti variazioni al bilancio dell' esercizio 1974:
PARTE II USCITE
in aumento
Cap. 455 L. 190.000.000
Cap. 452 n.i. L. 500.000.000
Cap. 453 n.i. L. 22.500.000
Cap. 471 L. 53.000.000
Totale L. 765.500.000
in diminuzione
Cap. 468 L. 765.500.000