Legge regionale 30 maggio 1974,, n.38


LEGGE REGIONALE n.38 del 30 Maggio 1974,

Date di vigenza

11/06/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 11/06/1974
02/11/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/11/1999

Documento vigente dal 11/06/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Maggio 1974, n. 38
Stralcio per l' anno 1973 del Programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . Interventi a favore dell' agricoltura.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 10/06/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa dell' adozione di programmi pluriennali in favore dell' agricoltura previsti dal Piano regionale di sviluppo, tenuta presente l' urgente necessità di assicurare la prosecuzione di interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, con le norme e le modalità stabilite dalla stessa, in quanto applicabili, sono autorizzati i seguenti impegni di spesa riferiti alle provvidenze di cui ai sottoindicati articoli della legge medesima:

a) art. 5 , primo e secondo comma, art. 6 , secondo comma e art. 39 - Contributi in conto capitale per l' attività dimostrativa e l' assistenza tecnica, nonchè contributi in conto capitale per l' assistenza tecnico - economica alla cooperazione e per la elaborazione dei piani zonali L. 150.000.000

b) art. 7, primo comma a) - b) - Contributi in conto capitale per la difesa fitosanitaria della coltura olivicola e bieticola e della tabacchicoltura L. 100.000.000

c) art. 9 - Contributi in conto capitale per il potenziamento delle strutture cooperative L. 410.000.000

d) art. 9 - Contributi in conto interessi sui mutui ventennali integrativi per il potenziamento delle strutture cooperative L. 21.000.000

e) art. 12 - Contributi in conto interessi sui prestiti quinquennali per lo sviluppo della meccanizzazione agricola L. 150.000.000

f) art. 13 - Contributi in conto interessi sui prestiti per lo sviluppo della zootecnia L. 100.000.000

g) art. 14, primo e secondo comma - Contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento del patrimonio zootecnico L. 200.000.000

h) art. 15, primo comma c) - Contributi in conto capitale per il potenziamento e lo sviluppo della viticoltura L. 20.000.000

i) art. 16 - Contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali L. 500.000.000 di cui:
 
- Per le case dei coltivatori diretti L. 400.000.000;
 
- per l' irrigazione L. 50.000.000;
 
- per impianti di depurazione porcilaie L. 50.000.000.

2. Per le case dei coltivatori diretti, il contributo potrà essere elevato fino ad un massimo di lire 1.200.000, quando trattasi di piccole opere igienico - sanitarie e di sistemazione.

3. Per gli impianti di depurazione i contributi saranno erogati con i seguenti criteri:
 
lire 4.000 a capo per impianti sino a 500 capi;
 
lire 2.500 a capo per impianti con oltre 500 capi.

l) art. 16 - Contributi in conto interessi sui mutui ventennali per il miglioramento delle strutture aziendali L. 200.000.000

m) art. 17 - Contributi in conto capitale per lo sviluppo della viabilità rurale e l' approvvigionamento idrico L. 180.000.000

Art. 2

1. Per i prestiti ed i mutui di cui alle lett. d), e), f), l) dell' articolo precedente, è assunta la spesa pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dagli Istituti ed Enti finanziatori e quello del 2 per cento a carico delle ditte prestatarie e mutuatarie, previsto dalle leggi vigenti dello Stato.

2. Il tasso globale praticato dagli Istituti ed Enti finanziatori dovrà essere quello fissato in apposite convenzioni che gli stessi Istituti ed Enti avranno stipulato con la Regione.

3. Il concorso della Regione è concesso agli Istituti ed Enti finanziatori a partire dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui al comma precedente.

Art. 3

1. I prestiti ed i mutui di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli ed associati, e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria prevista dall' art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , tramite il Fondo interbancario di garanzia istituito dall' art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , sino all' ammontare massimo della eventuale perdita che gli Istituti ed Enti convenzionati dimostreranno di aver sofferto dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

2. Gli Istituti ed Enti convenzionati sono autorizzati ad effettuare, sull' importo originario dei prestiti o dei mutui accordati ai soggetti di cui al precedente comma, la trattenuta dello 0,20 per cento da versare al Fondo interbancario di garanzia, semprechè quest' ultimo accordi la garanzia sussidiaria prevista dal primo comma del presente articolo.

3. Alle operazioni di contributo, prestito e mutuo, di cui alla presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, in quanto compatibili.

Art. 4

1. L' onere complessivo di lire 1.560 milioni per l' attuazione degli interventi di cui alle lett. a), b), c), g), h), i), m) del precedente art. 1 sarà imputato al cap. 347 denominato " Stralcio per l' anno 1973 del Programma regionale di sviluppo - Interventi in agricoltura" del bilancio dell' esercizio 1974.

2. L' onere per gli interventi di cui alle lett. d), e), f), l) del precedente art. 1 è stabilito in lire 471 milioni, per ciascuno degli anni dal 1974 al 1978, e in lire 221.000.000 per gli anni dal 1979 al 1994.

3. Negli stessi importi sono determinate le annualità da iscrivere nei bilanci dei corrispondenti esercizi.

4. L' annualità di lire 221.000.000 relativa ai mutui ventennali con imputazione al bilancio dell' esercizio 1974 è destinata al pagamento degli interessi di preammortamento dei mutui medesimi.

5. Il predetto onere sarà imputato al cap. 348 di nuova istituzione denominato " Contributi della Regione nel pagamento degli interessi dei mutui e dei prestiti di cui all' art. 1 della presente legge" del bilancio dell' esercizio 1974 e di quelli successivi.

6. Agli oneri di cui alla presente legge si farà fronte, per l' esercizio 1974, mediante la disponibilità esistente sullo stanziamento del cap. 460 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi in corso" del bilancio dell' esercizio 1973, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 e, per gli esercizi successivi, mediante la quota del Fondo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .

Art. 5

1. Le somme non impegnate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 6

1. Le domande volte ad ottenere le provvidenze stabilite dall' art. 1 della presente legge, presentate ai dipendenti uffici dell' agricoltura e da questi istruite, sono trasmesse all' Ente di sviluppo nell' Umbria, corredate dal parere tecnico - economico.

2. Apposita convenzione regolerà i rapporti tra la Regione ed Ente di sviluppo nell' Umbria, al quale è affidata, ai sensi dell' art. 13 dello Statuto regionale , la esecuzione di compiti concernenti la valutazione di ammissibilità delle domande alle provvidenze previste dalla presente legge, nonchè l' accertamento della rispondenza delle domande stesse alle direttive emanate al riguardo dalla Regione, anche in riferimento al Piano regionale di sviluppo.

3. I dipendenti uffici regionali dell' agricoltura eseguiranno, su richiesta dei beneficiari delle provvidenze, gli accertamenti di avvenuta esecuzione delle opere, di perfezionamento degli acquisti e di realizzazione dei programmi di attività dimostrativa e di assistenza tecnico - economica, in collaborazione con l' Ente di sviluppo nell' Umbria avvalendosi, ove occorra, degli uffici del medesimo.

4. L' Ente di sviluppo nell' Umbria è tenuto a presentare alla Regione, per l' approvazione, il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate, unitamente ad una relazione illustrativa dell' attività svolta.

5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, porrà a disposizione dell' Ente di sviluppo nell' Umbria, che provvederà alla loro imputazione in apposito capitolo del proprio bilancio, le somme necessarie alla attuazione della presente legge.

Art. 7

1. Apposite convenzioni regoleranno i rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti ed Istituti abilitati all' esercizio del credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle quali saranno precisati, fra l' altro, i termini, le condizioni e le modalità di versamento ai predetti Enti ed Istituti da parte della Regione dei contributi nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti.

Art. 8

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le norme contenute nella legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, purchè con questa compatibili.

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale , ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 maggio 1974

Conti

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