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Legge regionale 25 giugno 1974, n.40


LEGGE REGIONALE n.40 del 25 Giugno 1974

Date di vigenza

29/06/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 29/06/1974
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 29/06/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 Giugno 1974 , n. 40
Stralcio per gli anni 1974 e 1975 del Programma regionale di sviluppo, in attuazione dei finanziamenti di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 7 agosto 1973, n. 512 . Interventi straordinari a favore della zootecnia bovina.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 28/06/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di operare urgenti interventi suscettibili di contribuire a ridurre gli effetti conseguenti al rilevante fenomeno in atto di progressiva riduzione del patrimonio bovino, in particolare di quello di razze da carne, con particolare riguardo a quella chianina, in attesa della adozione, secondo quanto previsto dal Piano regionale di sviluppo, di un organico programma di interventi a favore della zootecnia, la Regione concede incentivi sotto forma di premi di produzione, secondo quanto disposto dal successivo art. 2 .

Art. 2

1. Con decorrenza dal 1º gennaio 1974, per ogni vitello, maschio o femmina, nato in allevamenti condotti in forma singola o associata posti nell' ambito del territorio regionale, viene corrisposto, su domanda degli interessati e previo accertamento degli organi competenti, un premio di produzione nelle misure sottoindicate:

a) vitelli di razze specializzate per la produzione della carne:
 
- aziende diretto - coltivatrici e loro cooperative - per ogni capo lire 30.000;
 
- aziende condotte a mezzadria - per ogni capo lire 30.000, di cui lire 20.000 al colono e lire 10.000 al concedente;
 
- aziende a conduzione in economia con salariati e loro cooperative - per ogni capo lire 10.000;

b) vitelli di razze specializzate per la produzione del latte o provenienti da incrocio industriale con riproduttori di razze da carne:
 
- aziende diretto - coltivatrici e loro cooperative - per ogni capo lire 10.000;
 
- aziende condotte a mezzadria - per ogni capo lire 10.000;
 
- aziende a conduzione in economia con salariati e loro cooperative - per ogni capo lire 10.000.

2. Per i vitelli nati da bovine in selezione il premio viene maggiorato di lire 10.000 a capo sia per razze da carne che da latte.

3. Allo scopo, inoltre, di incentivare la produzione di carne nell' ambito degli allevamenti di bovine da latte, ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui alla lett. b) viene altresì corrisposta, con le modalità previste al primo comma del presente articolo e limitatamente all' esercizio 1974, una integrazione al premio di produzione, per vitelli allevati all' ingrasso sino al peso minimo di Km. 350, nelle misure sottoindicate:
 
- aziende diretto - coltivatrici e loro cooperative per ogni capo lire 20.000;
 
- aziende condotte a mezzadria - per ogni capo lire 20.000;
 
- aziende a conduzione in economia con salariati e loro cooperative - per ogni capo lire 10.000.

Art. 3

1. Ai sensi dell' art. 13 dello Statuto , l' assegnazione e l' erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge, sono affidate all' ente di sviluppo nell' Umbria, al quale devono essere presentate le domande.

2. L' Ente di sviluppo nell' Umbria è tenuto a presentare semestralmente alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate per l' approvazione, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta.

3. All' inizio di ciascun anno finanziario con decreto del Presidente della Giunta regionale verranno erogate le somme previste dall' art. 4 all' ESU che provvederà ad imputarle in apposito capitolo di bilancio.

Art. 4

1. Per l' attuazione degli interventi di cui alla presente legge è disposta la spesa annua di lire 1.100.000.000 per gli anni 1974 e 1975 con imputazione al cap. 361, tit. II, sez. II - rubr. II, categ. XI, di nuova istituzione, denominato "Provvidenze straordinarie a favore della zootecnia bovina" del bilancio dell' esercizio 1974 e di quello dell' esercizio 1975.

2. All' onere medesimo si farà fronte mediante la quota del Fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 7 agosto 1973, n. 512 .

3. I fondi non impegnati nell' esercizio di competenza possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 giugno 1974

Conti

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