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Legge regionale 26 luglio 1974, n.43


LEGGE REGIONALE n.43 del 26 luglio 1974

Date di vigenza

14/08/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/08/1974
05/12/1974 abrogazione mostra documento vigente dal 05/12/1974

Documento vigente dal 14/08/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 luglio 1974 ,n. 43
Contributo a favore dell' Ente di sviluppo nell' Umbria per la esecuzione e il completamento delle opere di miglioramento fondiario e per la promozione delle attività cooperative.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 30/07/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' disposta la spesa di lire 1.500 milioni a titolo di contributo a favore dell' Ente di sviluppo nell' Umbria, al fine di assicurare la copertura dei maggiori costi per la esecuzione e il completamento delle opere di miglioramento fondiario ammesse ai contributi statali e comunitari e allo scopo di incrementare presso l' Ente medesimo la dotazione dei fondi di garanzia e dei fondi diretti a sostenere le gestioni collettive degli allevamenti e degli impianti per la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli.

ARTICOLO 2

1. Per le finalità di cui sopra la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario, un mutuo di nette lire 1.500 milioni, da ammortizzare in un periodo massimo di 30 anni e a un tasso non superiore al 13 per cento, richiedendo, se necessaria, apposita fidejussione bancaria, nel caso che l' Istituto mutuante sia diverso da quelli che gestiscono la Tesoreria regionale.

2. Il ricavato del mutuo sarà iscritto nella parte Entrata del bilancio regionale al cap. 90 " Mutui". Corrispondentemente è istituito, nella parte Uscita dello stesso bilancio, il cap. 357, denominato " Contributo a favore dell' Ente di sviluppo nell' Umbria per la esecuzione e il completamento delle opere di miglioramento fondiario e per la promozione delle attività cooperative".

ARTICOLO 3

1. In attesa del perfezionamento del mutuo, l' Ente di sviluppo nell' Umbria è autorizzato a chiedere ad un Istituto di credito anticipazioni di somme da estinguere contestualmente alla erogazione del contributo regionale di cui all' art. 1 .

2. I relativi oneri, fino all' importo massimo di lire 70 milioni, sono a carico della Regione.

ARTICOLO 4

1. La spesa per l' ammortamento del mutuo, calcolata a rate costanti di lire 213.550.000 annue, sarà imputata al cap. 471 " Rate ammortamento mutui passivi" del bilancio dall'esercizio 1975 all' esercizio 2004.

2. L' onere per l' eventuale fidejussione di cui al precedente art. 2 - primo comma - pari allo 0,30 per cento del debito capitale residuo, è stabilito in lire 4.500.000 per l' esercizio 1975 e in importi proporzionalmente decrescenti per gli esercizi successivi.

3. Esso sarà imputato al cap. 472 " Spese per fideiussioni a garanzia dei mutui" del bilancio regionale per gli esercizi dal 1975 al 2004.

4. La spesa relativa al pre - finanziamento di cui al precedente art. 3 sarà imputata al cap. 358, di nuova istituzione, denominato " Contributi sugli interessi e oneri vari sostenuti dall' Ente di sviluppo nell' Umbria per il pre - finanziamento delle opere e degli interventi di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge", del bilancio dell' esercizio 1975.

5. Agli oneri predetti si farà fronte con il prevedibile incremento della quota del Fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

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