ARTICOLO 1
1.
L' art. 17 del Regolamento, approvato con la
legge regionale 4 maggio 1973, n. 22
, è sostituito dai seguenti:
"
Art. 17.
1. Tutti i contratti da cui derivi una entrata o una spesa a carico del bilancio del Consiglio sono stipulati secondo le forme e le modalità stabilite negli articoli seguenti.
Art. 17/ bis.
1. Si procede a licitazione privata invitando, a mezzo avvisi contenenti l' individuazione dell' oggetto e delle condizioni generali e speciali del contratto, le persone o le ditte ritenute idonee in un luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte per iscritto con le modalità indicate nell'avviso stesso.
2. Per i contratti contenenti l' appalto di opere o di servizi si procede invitando persone e ditte ritenute idonee, sulla base di un elenco approvato dall' Ufficio di presidenza.
3. Un funzionario dell' ufficio di segreteria delegato dall' Ufficio di presidenza riceve le offerte, annota su ciascuna di esse il giorno e l' ora di arrivo, decide sulla tempestività delle offerte stesse, procede in pubblica seduta alla loro lettura, delibera l' aggiudicazione del contratto al migliore offerente, dirige ogni altra operazione inerente alla gara.
4. Il funzionario di cui al precedente comma predispone la proposta di aggiudicazione e la trasmette, unitamente ai verbali di gara, all' Ufficio di presidenza per l' approvazione.
5. Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.
Art. 17/ ter.
1. Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:
1) quando la licitazione sia andata deserta;
2) per l' acquisto di cose la cui produzione è garantita da privative industriali o da particolari pregi di lavorazioni artigianali;
3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici richiesti;
4) quando si debbano stipulare contratti di locazione concernenti locali destinati a servizi del Consiglio;
5) quando la urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture non consenta il ricorso al procedimento di licitazione privata o comunque sussistano circostanze di carattere eccezionale.
Art. 17/ quater.
1. Per lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali l'Ufficio di presidenza può ricorrere al procedimento di appalto - concorso, invitando le ditte ritenute idonee a presentare, sulla base di norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.
2. Nelle forme e con le modalità stabilite nell' invito l' Ufficio di presidenza procede con giudizio insindacabile alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà delle ditte offerenti.
3. Alle persone o alle ditte che hanno partecipato al concorso non spetta alcun compenso per la compilazione dei progetti presentati, salvo diversa espressa preventiva decisione dell' Ufficio di presidenza.
Art. 17/ quinques.
1. La deliberazione a contrarre e la scelta della procedura di individuazione del contraente spettano all' Ufficio di presidenza.
2. I contratti devono avere durata determinata e non possono comunque avere scadenza successiva alla legislatura in corso alla data della stipulazione del contratto, esclusi quelli di cui al n. 4) dell' art. 17/ ter.
3. I contratti sono redatti in forma privata salvo i casi in cui la legge prescrive l' atto pubblico.
4. Lo schema di contratto viene predisposto dall' Ufficio di segreteria e quindi sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dall' altro contraente.
5. Il contratto viene quindi sottoposto all' approvazione definitiva dell' Ufficio di presidenza.
6. Gli obblighi derivanti dal contratto sorgono per l'assuntore, al momento dell' aggiudicazione nel caso di licitazione privata di appalto - concorso e al momento della stipulazione nel caso di trattativa privata.
7. I contratti devono contenere l' indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.
8. La documentazione comprovante la capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o la società, nonchè quella relativa alla facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere deve essere allegata al contratto, previo accertamento della sua regolarità da parte del funzionario che riceve l' impegno contrattuale.
9. Nei contratti o negli atti di sottomissione deve altresì essere incluso l' obbligo dell' assuntore di sottostare, alle stesse condizioni contrattuali, all' aumento o alla diminuzione delle forniture o prestazioni, che formano oggetto del contratto, sino alla concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.
10. L' aliquota del quinto può essere elevata al terzo quando si tratti di forniture di cui è meno sicura la previsione dei quantitativi effettivamente occorrenti.
11. Le forniture devono essere autorizzate per i quantitativi strettamente necessari e, di regola, per periodi non eccedenti l' anno finanziario in corso, evitandosi scorte superiori al fabbisogno normale.
12. Nei contratti può essere pattuito che una parte del prezzo, non superiore ad un decimo, sia trattenuta a garanzia per un periodo di tempo determinato dopo l' esecuzione del contratto
".
ARTICOLO 2
1.
Al Titolo VI del Regolamento approvato con la
legge regionale 4 maggio 1973, n. 22
, è aggiunto il seguente:
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TITOLO VIbis
SPESE PER CONSULENZE, CONVEGNI, INDAGINI, STUDI E RICERCHE
Art. 19/ bis.
1. Possono essere conferiti incarichi di studio e di consulenza su problemi di particolare rilievo, attinenti alle funzioni di competenza del Consiglio regionale, a persone di comprovata capacità estranee alla Amministrazione regionale.
2. Tali incarichi possono essere altresì conferiti ad enti, istituti ed organizzazioni che, avuto riguardo alle loro finalità istituzionali, forniscano adeguate garanzie in ordine all' espletamento degli incarichi predetti.
Art. 19/ ter.
1. Il conferimento dell' incarico viene effettuato con delibera dell' Ufficio di presidenza per oggetti definiti, a tempo determinato, con indicazione dell' ammontare dei compensi od onorari da corrispondere e dell' eventuale rimborso delle spese, nonchè delle modalità di espletamento dell' incarico medesimo.
Art. 19/ quater.
1. L' Ufficio di presidenza, anche su richiesta delle commissioni consiliari, può promuovere convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche su problemi di interesse regionale.
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