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Legge regionale 2 settembre 1974, n.54


LEGGE REGIONALE n.54 del 2 Settembre 1974

Date di vigenza

06/09/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 06/09/1974
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 06/09/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 Settembre 1974 ,n. 54
Stralcio al Programma regionale di sviluppo. Interventi a favore dell' agricoltura per l' anno 1974.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 31 del 05/09/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a consentire interventi urgenti a favore delle aziende agricole, con preferenza per quelle condotte da coltivatoridiretti e da altri manuali lavoratori della terra, singoli o associati, anche al fine di assicurarela prosecuzione per l' esercizio 1974 di interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni e per integrare le disposizioni della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38 .

Art. 2

1. E' autorizzata la spesa di lire 45.000.000 per la concessione dei contributi previsti dall' art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , per l' attività dimostrativa, l' assistenza tecnica, la divulgazione e la preparazione professionale delle maestranze agricole.

2. E' autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per la concessione dei contributi di cui all' art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , per la difesa fitosanitaria con particolare riguardo alle colture olivicole e bieticole ed alla tabacchicoltura.

Art. 3

1. E' autorizzata la spesa di lire 113.000.000 per contributi a favore di produttori agricoli singoli ed associati, per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione, al potenziamento ed alla specializzazione delle colture nonchè all' ammodernamento delle tecniche colturali per le coltivazioni arboree ed erbacee, con particolare riguardo alla bieticoltura e alla tabacchicoltura.

Art. 4

1. Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38 , nonchè della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

Art. 5

1. Le somme non impegnate nell' esercizio 1974 potranno essere utilizzate nei successivi esercizi.

Art. 6

1. All' onere complessivo di lire 258 milioni derivante dall' attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con la quota del fondo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , relativa all' anno 1974.

2. Sono disposte - in conseguenza - le seguenti variazioni al bilancio regionale dell' esercizio 1974:
 
PARTE USCITA
 

             
in aumento       
cap. 346,   di nuova istituzione, denominato: " Spese per la concessione dei contributi previsti
 
dagli artt. 5 e 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ", per gli interventi di cui all' art. 2 della presente legge  
L. 145.000.000 
cap. 352,  di nuova istituzione, denominato: " Contributi a favore di produttori agricoli singoli ed associati
 
per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione, al potenziamento ed alla specializzazione
 
delle colture nonchè all'ammodernamento delle tecniche colturali per le coltivazioni arboree ed erbacee,
 
con particolare riguardo alla bieticoltura ed alla tabacchicoltura" per gli interventi di cui all' art. 3
 
della presente legge  
L. 113.000.000 
  Totale    L. 258.000.000 
in diminuzione       
cap. 468 "   Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", con riferimento
 
al n. 1) dell' elenco n. 5 allegato al bilancio regionale dell' esercizio 1974  
L. 258.000.000 

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale , ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 settembre 1974

Conti

[1]