Legge regionale 2 settembre 1974, n.55


LEGGE REGIONALE n.55 del 2 settembre 1974

Date di vigenza

06/09/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 06/09/1974
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 06/09/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974 ,n. 55
Integrazione finanziaria della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 , e contributi finanziari per interventi nel settore agricolo forestale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 31 del 05/09/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 , è autorizzata, per l' anno 1974, l' ulteriore spesa di lire 344.000.000.

Art. 2

1. Per la concessione dei contributi di cui all' art. 139 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 , è autorizzata la spesa annua di lire 65.000.000.

Art. 3

1. Per la partecipazione della Regione a fiere, mostre e mercati di rilevanza regionale ed interregionaleè autorizzata per l' anno 1974 la spesa di lire 20.000.000.

Art. 4

1. Per le agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia di bonifica, in attesa della sistemazione organica del settore, è autorizzata per l' anno 1974 la spesa di lire 350.000.000 per la realizzazione delle opere con particolare riguardo a quelle di manutenzione.

Art. 5

1. Per contributi a favore delle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per le attività connesse ai controlli funzionali ed alla selezione della specie bovina, ovina, equina e suina, nonchè per il miglioramento delle produzioni zootecniche e dell' apicoltura, è autorizzata la spesa di lire 85.000.000.

Art. 6

1. Le somme previste dai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5 sono erogate con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

1. All' onere complessivo di lire 864 milioni, derivante dall' attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, quanto a lire 313 milioni, con la quota del fondo di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 512 , relativa all' anno 1974; e, quanto a lire 174 milioni e a lire 377 milioni, con le quote del fondo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , assegnate, rispettivamente, per l' anno 1973 e per l' anno1974.

2. Sono di conseguenza disposte le seguenti variazioni al bilancio regionale dell' esercizio 1974:
 

 
PARTE USCITA
 

                           
in aumento       
cap. 349,   di nuova istituzione, denominato: "Stralcio al programma regionale di sviluppo. Interventi a favore
 
dell' agricoltura", per le spese previste agli artt. 3, 4 e 5 della presente legge  
L. 455.000.000 
cap. 371,   denominato "Stralcio al programma regionale di sviluppo. Programmi di rimboschimento, riassetto
 
del territorio, opere di bonifica montana e difesa del suolo" per gli interventi previsti all' art. 1  
L. 334.000.000  
cap. 372,  di nuova istituzione, denominato "Contributi alle aziende speciali costituite ai sensi dell' art. 139 del
 
RD 30 dicembre 1923, n. 3267 , per la gestione dei patrimoni silvopastorali dei Comuni e di altri enti",
 
per gli interventi previsti all' art. 2  
L. 65.000.000 
    L. 864.000.000 
in diminuzione       
  a) soppressione dei seguenti capitoli:    
cap. 70   "Manutenzione delle opere di bonifica"  L. 100.000.000 
cap. 71   "Spese e contributi per la difesa fitosanitaria delle piante e dei prodotti agricoli e forestali, nonchè
 
per l' attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta"  
L. 100.000.000 
cap. 350  "Opere pubbliche di bonifica integrale"  L. 100.000.000 
cap. 352  "Spese e contributi per promuovere ed incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento delle coltivazioni
 
arboree ed erbacee, nonchè dell' enologia e della elaiotecnia"  
L. 13.000.000 
  b) prelievo dallo stanziamento del capitolo 468 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
 
legislativi in corso", con riferimento al n. 1) dell' elenco n. 5 allegato al bilancio regionale dell' esercizio 1974  
L. 377.000.000 
  Totale    L. 690.000.000 

3. La residua spesa di lire 174 milioni sarà finanziata, a norma dell' art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con la disponibilità di cui al cap. 460 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio dell' esercizio 1973.

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 settembre 1974

Conti

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