Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
14 agosto 1974
,n.
48
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
29 del
23/08/1974
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Il vincolo alberghiero, di cui alla
legge 24 luglio 1936, n. 1692
e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1976 per gli edifici destinati ad uso di albergo, pensione o locanda localizzati nei comuni della regione umbra.
ARTICOLO 2
1.
Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 14 agosto 1974
Vice Presidente Tomassini
[1]
Note della redazione
(1) -
Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. g) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13