ARTICOLO 1
1.
La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Perugia un contributo fino all' 80 per cento della spesa per la esecuzione dei lavori di restauro e di manutenzione straordinaria dell' immobile di proprietà del Comune medesimo e adibito a sede degli Uffici giudiziari.
2.
Il predetto contributo non potrà in ogni caso superare l' importo di lire 200 milioni. La relativa somma sarà accreditata al Comune di Perugia e da questi utilizzata in stretta relazione con le necessità di pagamento e con l' obbligo di presentare, dopo il collaudo dei lavori, una relazione tecnico - finanziaria.
ARTICOLO 2
1.
L' onere a carico della Regione sarà imputato al cap. 424 di nuova istituzione, denominato " Contributo al Comune di Perugia per i lavori di restauro e di manutenzione straordinaria del Palazzo di giustizia in Perugia" del bilancio dell' esercizio 1974, e ad esso si farà fronte ai sensi dell'
art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64
, con la disponibilità di fondi esistenti sul cap. 460 " Fondo per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio dell' esercizio 1973.