Legge regionale 14 agosto 1974, n.50


LEGGE REGIONALE n.50 del 14 Agosto 1974

Date di vigenza

07/09/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/09/1974
10/02/1977 modifica mostra documento vigente dal 10/02/1977
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 07/09/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 Agosto 1974 ,n. 50
Realizzazione di un centro di medicina nucleare presso l' Ospedale regionale. Erogazione di un contributo di lire 500 milioni mediante contrazione di un mutuo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 23/08/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Regione dell' Umbria partecipa alla costruzione, presso l' Ospedale regionale, di un servizio diagnostico terapeutico con l' uso delle radiazioni, erogando la somma di lire 500 milioni a titolo di contributo una tantum nella spesa per l' acquisto delle attrezzature e degli impianti e per la realizzazione delle indispensabili opere strutturali.

ARTICOLO 2

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvederà a disciplinare, con apposito regolamento, i rapporti tra le strutture sanitarie esistenti nella regione e l' Ospedale regionale relativamente all' uso del servizio di medicina nucleare, al fine di garantire la piena utilizzazione nell' ambito dei servizi sanitari.

ARTICOLO 3

1. Per l' attuazione delle finalità previste dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e, comunque, ad un tasso non superiore al 13 per cento, un mutuo per l' importo netto di lire 500 milioni da estinguere in un periodo massimo di trent' anni.

2. La spesa annua derivante alla Regione per l' ammortamento del mutuo - calcolata in lire 66.710.000 - sarà imputata al cap. 471 " Rate ammortamento di mutui passivi" dei bilanci degli esercizi dal 1974 al 2003.

3. La Giunta regionale è , altresì , autorizzata a richiedere, qualora necessario, al proprio tesoriere o ad altro istituto di credito la prestazione di garanzia fidejussoria a favore dell' istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento. La spesa relativa - calcolata annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è stabilita in lire 1.500.000 per l' anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi; e sarà imputata sul cap. 472 " Spese per fidejussioni a garanzia di mutui passivi" dei bilanci degli esercizi dal 1974 al 2003. [5]

4. All' onere complessivo di lire 68.210.000, inerente all' anno 1974, sarà fatto fronte, quanto a L. 56.764.000, mediante prelievo dallo stanziamento del cap. 468 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" e, quanto a lire 11.446.000, mediante riduzione dello stanziamento del cap. 311 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine" del bilancio dell' esercizio 1974.

5. Il ricavo del mutuo sarà iscritto nella parte ENTRATE del bilancio dell' esercizio 1974, al cap. 90 " Mutui". E' istituito, nella parte USCITE dello stesso bilancio, il cap. 442 denominato: " Contributo della Regione per i servizi regionali di medicina nucleare".

6. Le rate di ammortamento del mutuo e l' onere per la prestazione della fidejussione saranno specificamente vincolati in bilancio a favore, rispettivamente, dell' istituto mutuante e di quello garante.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 agosto 1974

Il Vice Presidente Tomassini

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