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Legge regionale 17 agosto 1974, n.51


LEGGE REGIONALE n.51 del 17 Agosto 1974

Date di vigenza

07/09/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/09/1974
10/03/1977 modifica mostra documento vigente dal 10/03/1977
28/08/1986 abrogazione mostra documento vigente dal 28/08/1986

Documento vigente dal 07/09/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 Agosto 1974 ,n. 51
Ristrutturazione dell' Azienda autonoma turismo di Orvieto. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 23/08/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' Azienda autonoma di turismo di Orvieto è ristrutturata come Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell' Orvietano in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 .

ARTICOLO 2

1. Nell' ambito della competenza dell' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell' Orvietano sono ricompresi i territori dei comuni di Allerona, Baschi, Castelgiorgio, Castelviscardo, Fabro, Ficulle,    Montegabbione, Monteleone, Orvieto, Parrano, Porano e San Venanzo.

ARTICOLO 3

1. I soggetti, cui compete la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 , entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge ne comunicheranno i nominativi al Presidente della Giunta regionale.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunirà entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.

3. Gli attuali organi dell' Azienda autonoma di turismo di Orvieto decadono con l' insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 4

1. L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell' Orvietano si avvale del personale dipendente dall'ex Azienda autonoma soggiorno e turismo di Orvieto; per eventuali esigenze conseguenti alla ristrutturazione provvederà alle assunzioni mediante concorso pubblico, come previsto dalla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , Capo II.

2. Nella fase di prima attuazione della presente legge può utilizzare personale dipendente dall' Ente provinciale turismo o da altre Aziende soggiorno e turismo e da enti autonomi territoriali, con il consenso degli enti interessati e del personale da utilizzare.

3. La disposizione del comma precedente si applica anche alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Trasimeno e del Tuderte, istituite con legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 .

4. L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Ternano potrà altresì avvalersi, qualora ne ricorra la necessità , dei locali e degli arredamenti in dotazione dell' Ente provinciale per il turismo di Terni.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 agosto 1974

Vice Presidente Tomassini

[1]

Note della redazione

(1) - 

L'abrogazione della presente legge è stata confermata dall'art. 109, comma 2, lettera b), della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 e dall'art. 93, comma 2, lettera h), L.R. 12 luglio 2013, n. 13