ARTICOLO 2
1.
Il personale degli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni è trasferito alla Regione dell'Umbria.
2.
L' inquadramento del suddetto personale nei ruoli organici della Regione avviene salvaguardando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite nel momento del passaggio e secondo le norme di cui alla
legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
.
3.
Il personale trasferito ai sensi del
primo comma
del presente articolo, potrà essere comandato a prestare servizio presso le Aziende autonome di soggiorno e turismo della regione o presso Enti locali che ne facciano richiesta.
4.
Il comando viene disposto nel rispetto delle modalità di cui all' art. 52 della legge sopra citata.
ARTICOLO 3
1.
Per la definizione dei procedimenti riguardanti il personale e il patrimonio il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, per ogni Ente provinciale per il turismo, nomina un Commissario, scelto tra il personale della Regione.