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Legge regionale 23 novembre 1974, n.60


LEGGE REGIONALE n.60 del 23 novembre 1974

Date di vigenza

15/12/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/12/1974
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 15/12/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 novembre 1974 ,n. 60
Soppressione degli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 40 del 30/11/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. A far data dall' entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni; l' Ente Regione succede in tutti i loro rapporti attivi e passivi.

ARTICOLO 2

1. Il personale degli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni è trasferito alla Regione dell'Umbria.

2. L' inquadramento del suddetto personale nei ruoli organici della Regione avviene salvaguardando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite nel momento del passaggio e secondo le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 .

3. Il personale trasferito ai sensi del primo comma del presente articolo, potrà essere comandato a prestare servizio presso le Aziende autonome di soggiorno e turismo della regione o presso Enti locali che ne facciano richiesta.

4. Il comando viene disposto nel rispetto delle modalità di cui all' art. 52 della legge sopra citata.

ARTICOLO 3

1. Per la definizione dei procedimenti riguardanti il personale e il patrimonio il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, per ogni Ente provinciale per il turismo, nomina un Commissario, scelto tra il personale della Regione.

ARTICOLO 4

1. La Giunta regionale delibera in ordine al patrimonio da trasferire alla Regione.

ARTICOLO 5

1. Sino a quando non sarà riordinata la materia del turismo e dell' industria alberghiera, le funzioni proprie degli Enti provinciali per il turismo sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 6

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel cap. 281 del bilancio 1974 e successivi: " Contributi ordinari agli EEPPTT e alle AAAACST".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 novembre 1974

Conti

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