Legge regionale 25 novembre 1974, n.62


LEGGE REGIONALE n.62 del 25 Novembre 1974

Date di vigenza

15/12/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/12/1974
16/02/1989 abrogazione mostra documento vigente dal 16/02/1989

Documento vigente dal 15/12/1974

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 Novembre 1974 ,n. 62
Istituzione dell' Albo regionale delle "Pro- loco".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 40 del 30/11/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Regione riconosce le Associazioni " Pro- loco" quali strumenti di promozione dell' attività turistica di base, che si concreta essenzialmente in attività di:

a) iniziative volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica delle località e delle risorse turistiche locali;

b) iniziative atte a richiamare ospiti ed a migliorarne le condizioni di soggiorno;

c) assistenza ed informazione ai turisti;

d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo.

ARTICOLO 2

1. In attuazione di quanto previsto all' art. 1 è istituito presso la Giunta regionale dell' Umbria l' Albo regionale delle Associazioni " Pro- loco".

2. L' iscrizione è effettuata con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 3

1. Per l' iscrizione all' Albo debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che la località dove viene istituita la Pro- loco possegga caratteristiche storiche, artistiche, climatiche o paesaggistiche o tradizioni nel settore dell'artigianato tipico, atte a promuovere la valorizzazione turistica della località stessa;

b) che la costituzione della Pro- loco sia avvenuta con atto pubblico e con le procedure previste dal codice civile per il riconoscimento della personalità giuridica;

c) che lo Statuto della Pro- loco sia informato ai criteri di democraticità ed in particolare consenta a tutti i cittadini abitanti la località in cui è istituita l' Associazione di divenirne soci;

d) che nella stessa località non esista altra Pro- loco riconosciuta ai sensi della presente legge.

2. Il Consiglio comunale competente per territorio e l' Azienda turismo, ove esista, esprimeranno parere motivato sulla iscrizione all' Albo.

ARTICOLO 4

1. La pro- loco interessata all' iscrizione all' Albo regionale deve presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale corredandola della copia dell' atto costitutivo e dello Statuto .

2. La Giunta regionale provvederà ad acquisire, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il parere motivato del Consiglio comunale competente per territorio e dell' Azienda turismo, ove esista.

ARTICOLO 5

1. L' iscrizione all' Albo è condizione per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro- loco in seno al Consiglio di amministrazione dell' Azienda turismo competente per territorio;

b) accedere ai contributi della Regione e degli Enti turistici sub - regionali.

ARTICOLO 6

1. La Giunta regionale effettua annualmente la revisione delle iscrizioni all' Albo regionale.

ARTICOLO 7

1. Per poter accedere ai contributi regionali all' inizio di ogni esercizio le Pro- loco iscritte all' Albo dovranno presentare alla Giunta regionale i programmi di attività ed i relativi bilanci preventivi.

ARTICOLO 8

1. Le Pro- loco già in attività , non iscritte all' Albo nazionale, per ottenere l' iscrizione all' Albo regionale, dovranno presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, domanda al Presidente della Giunta regionale, corredandola, oltre che della documentazione di cui al precedente art. 4 , di una relazione illustrativa dell' attività svolta dalla data di costituzione.

2. L' iscrizione delle stesse avverrà con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, a seguito di valutazione dell' attività svolta.

ARTICOLO 9

1. Le Pro- loco, iscritte all' Albo nazionale, sono iscritte nell' Albo regionale previa presentazione di semplice domanda da effettuarsi entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 novembre 1974

Conti

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