ARTICOLO 1
1.
Per attuare le finalità della
legge 6 dicembre 1971, n. 1044
, la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido sono disciplinati dalla presente legge.
ARTICOLO 2
1.
L' asilo nido è un servizio sociale decentrato a livello territoriale aperto a tutti i bambini fino a 3 anni di età , senza esclusione alcuna dovuta a minorazioni fisiche, psicomotorie o sensoriali.
2.
Ove si rendesse necessario, in relazione al numero dei posti disponibili presso ciascun plesso, l' ammissione di bambini all' asilo nido avverrà secondo la graduatoria formata dall' organismo di cui al
successivo art. 10
.
ARTICOLO 3
1.
I contributi per la costruzione e la gestione di asili nido sono erogati esclusivamente a favore dei Comuni singoli o associati sulla base del piano regionale annuale di cui all'
art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044
.
ARTICOLO 4
1.
Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni, singoli o associati, con domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, inoltrano le richieste di finanziamento per la costruzione, l' impianto e l' arredamento di asili nido anche mediante la ristrutturazione di immobili da destinarsi a tale scopo.
2.
La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del sindaco o dei sindaci dei Comuni associati comprovante:
a)
l' avvenuta adozione della deliberazione, da parte del Consiglio comunale o dei Consigli comunali dei Comuni associati, relativa alla decisione di costruire e gestire uno o più asili nido con l' indicazione della previsione di spesa e delle fonti di finanziamento;
b)
la disponibilità di area idonea o la proprietà dei locali da ristrutturare o comunque le procedure di esproprio avviate ai sensi della
legge 22 ottobre 1971, n. 865
, ovvero la individuazione dell' area o dei locali con indicazione dei criteri di acquisizione e, in ogni caso, della ubicazione, della superficie, della viabilità principale, degli eventuali insediamenti industriali e plessi scolastici esistenti o in progetto nella zona;
c)
la esistenza, nella ipotesi di ristrutturazione di immobili, degli atti tecnici, con la indicazione dei criteri di ristrutturazione e della relativa previsione di spesa.
[6]
ARTICOLO 5
1.
Sulla base delle richieste presentate ai sensi del precedente articolo il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 30 luglio di ogni anno il piano annuale degli asili nido fissando le priorità d' intervento.
2.
La pubblicazione del piano nel Bollettino Ufficiale della Regione costituisce dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell' applicazione degli articoli 9 e 16 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865
.
3.
L' assegnazione dei singoli contributi, da effettuarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, è subordinata ad una dichiarazione da parte del sindaco o dei sindaci dei Comuni associati che attesti:
a)
la piena ed effettiva disponibilità dell' area o dell' immobile da adattare a nido;
b)
l' esecutività del progetto.
[8]
ARTICOLO 6
1.
Entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento previsto dal terzo comma dell' articolo precedente i Comuni, singoli o associati, devono provvedere all' espletamento di tutte le procedure per l' aggiudicazione dell' appalto dei lavori o, nel caso di ristrutturazione di immobili, di tutte la procedure necessarie in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori.
[11]
2.
Decorso il termine di cui sopra, i contributi non utilizzati sono assegnati ad altri Comuni, singoli o associati, secondo le priorità indicate dal piano annuale.
[13]
3.
I Comuni, singoli o associati, decaduti dal beneficio del contributo ai sensi del comma precedente saranno riammessi nel piano annuale successivo, alla sola condizione che documentino la possibilità di rispettare il termine di cui al
primo comma
a decorrere dall' approvazione del piano.
4.
Decorso inutilmente il suddetto termine, la richiesta si intende decaduta e potrà essere ripresentata l' anno successivo, con le modalità previste dall'
art. 4
della presente legge.
5.
I singoli contributi sono dalla Giunta regionale posti a disposizione degli enti interessati appena questi avranno ad essa inviato copia conforme del verbale di aggiudicazione dei lavori o, nel caso di ristrutturazione di immobili, copia conforme degli atti conclusivi relativi alla procedura seguita per dare inizio ai lavori, unitamente alla richiesta di accreditamento dei fondi.
[15]
ARTICOLO 7
1.
La ricettività dell' asilo nido non deve essere inferiore ai trentadue posti, nè superiore ai sessanta.
[17]
2.
I locali adibiti ad asilo nido devono essere ubicati, ove possibile, a diretto contatto con il terreno esterno, con esclusione comunque del seminterrato e debbono disporre di un congrua zona di verde attrezzato.
[19]
3.
All' interno dell' asilo nido dovranno essere considerate fondamentali le seguenti zone:
- atrio;
- zona per lattanti;
- zona per semi - divezzi;
- zona per divezzi;
- servizi generali.
4.
Il rapporto minimo superficie utile netta - ricettività è fissato in mq. 9,5 per ogni posto.
ARTICOLO 8
1.
Entro lo stesso termine di cui al
precedente articolo 4
, i Comuni singoli o associati inoltrano alla Regione, sempre con domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, le richieste di contributo per la gestione di asili nido.
2.
Le richieste devono essere corredate da una dichiarazione del sindaco o dei sindaci dei Comuni associati comprovante:
a)
l' avvenuta adozione, da parte del Consiglio comunale o dei Consigli comunali dei Comuni associati, della deliberazione di assunzione della gestione dell' asilo nido ovvero di istituzione di un nuovo asilo nido;
b)
la ubicazione;
c)
la ricettività potenziale ed effettiva;
d)
l' organigramma del personale;
e)
il piano di gestione, con l' indicazione dell' onere assunto dal Comune o dai Comuni associati, dell'eventuale concorso alle rette da parte delle famiglie e dei datori di lavoro nonchè di altri eventuali contributi.
3.
La erogazione dei contributi per la gestione viene disposta dalla Giunta regionale subito dopo l' approvazione del piano annuale, salvo per gli asili nido di nuova istituzione il cui finanziamento sia subordinato alla costruzione o alla ristrutturazione dei locali.
4.
In ogni caso il contributo per la gestione viene erogato al momento dell' inizio dell' attività dell' asilo nido.
[21]
ARTICOLO 9
1.
Concorrono all' assegnazione dei contributi per la gestione:
a)
i Comuni singoli o associati che abbiano già ottenuto i finanziamenti previsti dalla presente legge per la realizzazione degli asili nido;
b)
i Comuni singoli o associati che abbiano costruito l' asilo nido prima dell' entrata in vigore della
legge 6 dicembre 1971, n. 1044
;
c)
i Comuni singoli o associati che non abbiano usufruito del contributo per la costruzione e che comunque gestiscano asili nido anche in immobili non di loro proprietà .
[22]
ARTICOLO 10
1.
Gli asili nido ammessi al beneficio della presente legge sono gestiti attraverso un organismo partecipativo di base decentrato al livello territoriale.
2.
In esso devono, comunque, essere rappresentati il Consiglio comunale o i Consigli comunali per i Comuni associati, il Comitato di quartiere o di frazione, ove esista, le famiglie in misura
adeguata, gli operatori dell' asilo nido, le organizzazioni sociali presenti nel territorio.
3.
Il Consiglio comunale o i Consigli comunali dei Comuni associati disciplinano, con atto regolamentare, la composizione di tale organismo, le modalità di designazione e nomina dei suoi componenti garantendo la rappresentanza della minoranza, il funzionamento dello stesso, i compiti ad esso assegnati ed il controllo della sua attività .
ARTICOLO 11
1.
Il personale impegnato nella funzione assistenziale ed educativo - formativa del bambino è distinto in personale educativo di assistenza diretta e personale dei servizi generali.
2.
Alla funzione educativo - formativa partecipa comunque tutto il personale operante nell' asilo nido.
3.
L' organico minimo per ciascun asilo nido è costituito da:
- una unità di assistenza diretta per ogni quattro bambini lattanti;
- una unità di assistenza diretta per ogni otto bambini divezzi o semi - divezzi;
- una unità ogni dodici bambini per i servizi generali.
[24]
ARTICOLO 12
1.
Il personale degli asili nido di cui alla presente legge è assunto mediante pubblici concorsi ed inquadrato nei ruoli organici dei Comuni
, singoli o associati[26]
.
2.
Per l' ammissione ai concorsi a posti di personale educativo di assistenza diretta,
fino all' emanazione di nuove norme in materia di preparazione professionale del personale, [27]
gli aspiranti devono possedere, oltre ai requisiti generali per l' accesso ai pubblici concorsi, uno dei seguenti titoli:
a)
diploma di maturità conseguito à termini del DL 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella
legge 5 aprile 1969, n. 119
, o titolo equipollente;
b)
diploma di vigilatrice d' infanzia o di istituto professionale per l' assistenza all' infanzia o di scuola magistrale per l' insegnamento nel grado preparatorio.
3.
Costituisce titolo preferenziale, per i candidati in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera a), il diploma conseguito al compimento di un corso di studi che includa almeno una delle seguenti materie: sociologia, pedagogia, psicologia, igiene, dietologia e scienza dell' alimentazione.
4.
Per l' ammissione ai concorsi a posti di personale dei servizi generali gli aspiranti devono possedere, oltre ai requisiti generali per l' accesso ai pubblici concorsi, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ad eccezione di quelli che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado. Costituisce titolo di preferenza il diploma e l' attestato rilasciato al compimento di corsi di preparazione professionale specifica.
5.
La Regione organizza, d' intesa con gli Enti locali territoriali, corsi periodici di aggiornamento per tutto il personale operante negli asili nido.
[28]
6.
Sono fatti salvi tutti i diritti del personale già in servizio prima dell' entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 13
1.
La tutela sanitaria e l' assistenza psico - pedagogica nell' asilo nido sono coordinate dai Comuni, singoli o associati, i quali si avvalgono delle strutture proprie o di quelle delle Amministrazioni provinciali o di altre strutture pubbliche.
2.
La vigilanza igienica e sanitaria è esercitata dalle unità locali dei servizi sanitari e sociali ed in via transitoria, fino alla istituzione di queste ultime, dall'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l' asilo nido.
ARTICOLO 14
1.
Le norme di cui agli articoli 2,
primo comma
, e 7 si applicano a tutti gli enti ed istituzioni sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione.
2.
La norma di cui all'
art. 13, secondo comma
, è estesa a tutti gli asili nido esistenti nella regione e comunque gestiti.
ARTICOLO 15
1.
Il Consiglio regionale verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili nido su relazione della Giunta regionale.
2.
A tal fine i fondi accreditati à termini della presente legge sono amministrati direttamente dai Comuni, singoli o associati, con gestione separata e con obbligo al rendiconto finale.