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Legge regionale 13 dicembre 1974, n.68


LEGGE REGIONALE n.68 del 13 dicembre 1974

Date di vigenza

04/01/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/01/1975
18/04/1985 abrogazione mostra documento vigente dal 18/04/1985

Documento vigente dal 04/01/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1974 ,n. 68
Disciplina delle procedure per l' istituzione di nuovi servizi, copertura organici, acquisizione attrezzature ed alienazione di beni patrimoniali da parte degli Enti ospedalieri.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 20/12/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Fino all' approvazione del piano regionale dei servizi sanitari e socio - assistenziali sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale gli atti degli Enti ospedalieri relativi:

a) all' istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi;

b) alla copertura dei posti previsti dalle vigenti piante organiche mai ricoperti alla data di promulgazione della presente legge o comunque alla variazione mediante ampliamento delle piante organiche;

c) alla trasformazione dei posti nell' ambito delle dotazioni organiche;

d) all' acquisto o affitto di attrezzature scientifiche di cui all' art. 14 lett. a) della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .

2. La Giunta regionale concede le autorizzazioni previo parere della competente commissione consiliare permanente.

Art. 2

1. Gli Enti ospedalieri, per ottenere le autorizzazioni di cui alle lettere a) e d) del precedente articolo, devono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda corredata dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione che indichi la sussistenza dei presupposti previsti all' art. 6, primo comma, lett. a) della legge 17 agosto 1974, n. 386 .

2. La deliberazione deve inoltre indicare:

a) i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento dei nuovi presidi ospedalieri;

b) la dotazione organica del personale occorrente;

c) le spese di impianto e il costo di esercizio annuo;

d) l' importo complessivo delle spese correnti del bilancio di esercizio dell' anno precedente;

e) il numero complessivo dei ricoveri e delle giornate di degenza accertate per il medesimo anno dettagliato per divisioni di medicina chirurgica e specialità ;

f) relazione del direttore sanitario;

g) parere del Consorzio per i servizi sanitari e socio - assistenziali o, quando questo non sia stato ancora costituito, del Comune sede dell' Ente ospedaliero.

3. Gli Enti suddetti, per ottenere le autorizzazioni di cui alle lettere b) e c), devono presentare domanda corredata dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione che indichi la sussistenza di specifiche inderogabili esigenze di assistenza.

4. La domanda per l' autorizzazione di cui alla lettera b) deve inoltre indicare:

1) - dotazione organica complessiva;

2) - posti ricoperti nell' ambito della dotazione organica;

3) - posti per i quali si richiede la copertura;

4) - maggior costo richiesto per l' eventuale copertura.

5. La domanda per l' autorizzazione di cui alla lettera c) deve inoltre indicare:

1) - dotazione organica complessiva;

2) - dotazione organica per i posti da trasformare;

3) - eventuale maggior costo richiesto per la trasformazione.

Art. 3

1. L' autorizzazione prevista all' ottavo comma dell'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386 , è concessa, previo parere della competente commissione consiliare permanente, ove sussistano le seguenti condizioni:

1) - necessità dell' Ente di procedere all' operazione patrimoniale per destinare i proventi al finanziamento di opere di costruzione, ampliamento e ristrutturazione e per le quali non sia possibile provvedere con altre forme di finanziamento;

2) - impossibilità dell' Ente di fronteggiare con le rendite patrimoniali gli oneri di manutenzione straordinaria ove trattasi di edifici dichiarati inabitabili;

3) - conformità dell' operazione patrimoniale agli indirizzi della Regione in materia di utilizzazione del territorio e di tutela dell' ambiente.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 dicembre 1974

Conti

[1]