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Legge regionale 14 gennaio 1975, n.4


LEGGE REGIONALE n.4 del 14 gennaio 1975

Date di vigenza

16/01/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 16/01/1975
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 16/01/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1975 ,n. 4
Norme per la predisposizione dei bilanci per il 1975 e criteri provvisori di riparto del fondo ospedaliero regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S. o. n. 2 al n. 3 del 15/01/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attesa di apposita legge organica regionale sulla contabilità  degli Enti ospedalieri, la predisposizione annuale del bilancio di previsione degli Enti stessi è disciplinata dagli articoli successivi.

2. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si applicano le norme del Regolamento di contabilità  approvato con RD 5 febbraio 1891, n. 99 .

ARTICOLO 2

1. Il bilancio preventivo per l'esercizio 1975 deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce e comprende l'eventuale disavanzo e l'eventuale avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti.

2. Il bilancio deve essere corredato dai modelli A) e B) allegati alla presente legge e dell'elenco del personale in servizio contenente l'indicazione degli emolumenti spettanti e degli oneri riflessi.

ARTICOLO 3

1. Il bilancio degli Enti ospedalieri per l'anno 1975 deve prevedere nella parte ENTRATA:
 
- l'avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 1974;
 
- il contributo dello Stato al ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1974;
 
- quota parte del Fondo ospedaliero regionale;
 
- i proventi per l'attività  ambulatoriale e per paganti;
 
- le rendite patrimoniali;
 
- le partite di giro;
 
- le gestioni speciali.
 
Nella parte USCITA:
 
- il disavanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 1974;
 
- il versamento al bilancio dello Stato dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1974;
 
- le spese correnti per attività  di degenza finanziata dal fondo ospedaliero regionale;
 
- le spese correnti per attività  ambulatoriali e di degenza a favore dei paganti;
 
- le spese per la formazione del personale;
 
- le spese per investimenti e patrimonio;
 
- le rate ammortamento mutui pregressi al 31 dicembre 1974;
 
- le partite di giro;
 
- le gestioni speciali;
 
- il fondo di riserva.

ARTICOLO 4

1. Gli Enti ospedalieri devono tenere completamente separate le rilevazioni contabili della gestione ed il movimento di cassa dell'esercizio 1975 e successivi da quelli relativi all'esercizio 1974 e precedenti.

2. L'eventuale disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 1974 e precedenti, iscritto nel bilancio 1975, dovrà  avere la corrispondente partita in entrata denominata: " Contributo dello Stato a ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1974".

3. L'eventuale avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 1974 e precedenti, iscritto nel bilancio 1975, dovrà  avere la corrispondente partita in uscita denominata: " Versamento al bilancio dello Stato dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1974" ed il relativo importo dovrà  essere versato entro 15 giorni dall'accertamento dell'effettiva disponibilità  finanziaria di cassa.

ARTICOLO 5

1. A partire dall'esercizio 1975 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è iscritto, in apposito capitolo compreso fra le contabilità  speciali, il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, costituito dalla quota che risulterà  assegnata alla Regione nel riparto del fondo nazionale previsto dall' art. 16 della legge 17 agosto 1974, n. 386 .

2. A partire dallo stesso esercizio, tra le contabilità  speciali dello stato di previsione del bilancio regionale è iscritto, in entrata al cap. 1175, e in uscita al cap. 4925, apposito capitolo denominato: " Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera" con stanziamento pari alla quota del fondo nazionale di cui al comma precedente.

ARTICOLO 6

1. Il fondo ospedaliero regionale è destinato al finanziamento delle seguenti voci di spesa:

a) spese correnti degli enti ospedalieri;

b) rate ammortamento mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1974;

c) interventi sulla rete ospedaliera per investimenti e riequilibrio, ivi comprese le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale;

d) spese per il personale comandato a norma dell' art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386 ;

e) spese derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione a norma dell'art. 18 della legge n. 386 o nelle quali la Regione è subentrata all'ente mutualistico a norma dell'art. 18, terzo comma;

f) spese per l'assistenza ospedaliera a rimborso erogata dalla Regione, per assistenza ospedaliera all'estero erogata dalla Regione a favore degli aventi diritto, per rimborso alle Casse marittime;

g) fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese.

ARTICOLO 7

1. La Giunta regionale determina per il 1975 le quote da destinare alle singole finalità  di cui all' art. 6 , tenendo presente la quota del fondo nazionale assegnata alla Regione dell'Umbria e l'obiettivo di pervenire a livelli assistenziali uniformi ed al miglioramento delle prestazioni sanitarie, con i seguenti criteri:

a) spese correnti degli Enti ospedalieri nella misura del 100 per cento degli importi risultanti dall'applicazione delle norme di cui ai successivi artt. 8 e 9;

b) rate di ammortamento dei mutui contratti fino al 31 dicembre 1974 nella misura del 100 per cento dei relativi importi;

c) interventi sulla rete ospedaliera per investimenti e riequilibrio secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 dicembre 1974, n. 68 , in attesa che sia operante il piano dei servizi sanitari e socio - assistenziali di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 ;

d) spese per il personale comandato nella loro integrale misura in base alla normativa vigente;

e) per le spese di cui alle lettere e), f), g) del precedente articolo la residua quota del fondo regionale ospedaliero.

2. Per quanto previsto alla lettera c) del precedente comma gli Enti ospedalieri apportano le variazioni di bilancio conseguenti le autorizzazioni della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, nel determinare la quota da destinare al fondo di riserva, non può superare il limite massimo del 3 per cento. Per la determinazione di quote eccedenti tale misura, la competenza è del Consiglio regionale.

ARTICOLO 8

1. L'Ente ospedaliero determina le spese correnti da iscrivere nel bilancio 1975 sulla base dei seguenti elementi, con i criteri di cui ai successivi artt. 9, 10, 11 e 12:

a) stipendi, altri assegni fissi e oneri contributivi relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre 1974, ivi compresi gli oneri derivanti da scatti di anzianità  e dalla applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro, nonchè gli oneri relativi al personale assunto in sostituzione di dipendenti che avevano ricoperto posti previsti dalla pianta organica, nonchè quelli relativi a personale assunto su autorizzazione della Giunta regionale ai sensi della legge 13 dicembre 1974, n. 68 ;

b) oneri derivanti da convenzioni in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;

c) spese per funzionamento organi;

d) canoni di locazione, esclusi quelli meramente figurativi, derivanti da contratti;

e) compensi ai dipendenti dell'ente per lavoro straordinario e reperibilità ;

f) spese per manutenzione ordinaria degli edifici; spese per manutenzione, riparazione e reintegrazione degli arredi, delle attrezzature; spese per combustibili, utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono; spese per trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o conferiti per appalto; consumi e spese generali diverse;

g) spese per acquisti di medicinali, presidi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici;

h) spese per acquisto di generi per confezionamento vitto;

i) fondo di riserva nella misura massima del 3 per cento.

ARTICOLO 9

1. Gli stanziamenti per le voci di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 8 devono essere iscritti nella misura del 100 per cento della relativa spesa prevista.

ARTICOLO 10

1. Gli stanziamenti per le spese relative a compensi a dipendenti dell'ente per lavoro straordinario e reperibilità  di cui alla lettera e) dell'art. 8 devono essere determinati dagli Enti ospedalieri sulla base degli emolumenti spettanti nei limiti quantitativi fissati a norma degli accordi nazionali stipulati ai sensi dell' art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .

ARTICOLO 11

1. Gli stanziamenti per le spese di cui al punto f) del precedente art. 8 non possono superare la misura delle corrispondenti uscite accertate a consuntivo 1974 maggiorate del 16 per cento.

ARTICOLO 12

1. Gli stanziamenti per l'acquisto di medicinali, presidi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici di cui alla lettera g) dell'art. 8 sono determinati sulla base del costo medio per giornata di degenza accertato al 30 settembre 1974 dall'ospedale regionale, maggiorato del 16 per cento moltiplicato per le giornate di degenza verificatesi nel 1974.

2. La Giunta regionale, sulla base degli elementi forniti dall'ospedale regionale, provvederà  a comunicare agli enti ospedalieri l'importo dei costi medi di cui al comma precedente.

3. Gli stanziamenti per gli acquisti necessari per il confezionamento del vitto di cui alla lettera h) dell'art. 8 sono determinati dalla Giunta regionale sulla base del costo accertato per ciascun ente nel 1974.

ARTICOLO 13

1. La quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera assegnata a ciascun ente per l'esercizio 1975 è vincolata alla gestione di competenza di tale anno e non può in nessun caso essere destinata alla estinzione dei debiti contratti per l'esercizio 1974 e precedenti.

2. Gli Enti ospedalieri possono effettuare storni solamente tra le voci comprese nell'ambito di ciascuno dei seguenti gruppi di spesa:

a) spese per il funzionamento degli organi;

b) spese per il personale - oneri per convenzioni - spese per la formazione del personale - compensi per lavoro straordinario e reperibilità  ;

c) spese per manutenzione ordinaria degli edifici, manutenzione, riparazione e reintegrazione degli arredi e delle attrezzature; spese per combustibili, utenze di energia elettrica; acqua, gas e telefono, per trasporti, per servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altre, svolti direttamente o conferiti per appalto; consumi e spese generali diverse - spese per acquisto di medicinali, presidi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici - spese per acquisto generi per confezionamento vitto;

d) interventi sulla rete ospedaliera per investimenti e riequilibrio - canoni di locazione ed ammortamento.

ARTICOLO 14

1. Le diarie a carico dei soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera della Regione ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 386 sono determinate, per l'anno 1975, nella misura delle rispettive rette di degenza deliberate per il 1974 e approvate ai sensi dell' art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , maggiorate del 25 per cento.

ARTICOLO 15

1. In attesa dei provvedimenti di competenza dello Stato concernenti la determinazione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera nonchè della ripartizione dello stesso tra le Regioni, gli Enti ospedalieri della regione dell'Umbria sono autorizzati a spendere, per le previste destinazioni del fondo, in anticipo rispetto alla erogazione della quota che a ciascuno verrà  assegnata nel riparto del fondo ospedaliero regionale fino ad un massimo di 3/ 12 degli stanziamenti passivi iscritti nel bilancio preventivo per l'esercizio 1975 compilato secondo le modalità  indicate nei precedenti articoli.

2. Le spese sostenute dai predetti Enti in applicazione del comma precedente saranno rimborsate integralmente dalla Regione al momento dell'erogazione della quota del fondo nazionale ospedaliero per l'anno 1975.

ARTICOLO 16

1. La composizione del collegio dei revisori degli Enti ospedalieri è così determinata:
 
- un rappresentante del Ministero del tesoro;
 
- due rappresentanti effettivi e due supplenti della Regione, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

2. La Giunta regionale nomina nell'ambito del collegio il presidente.

3. I componenti del collegio durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

4. Il collegio esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell'Ente e sulla regolarità degli atti amministrativi.

5. Il collegio dei revisori trasmette trimestralmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato degli impegni e sulla situazione di cassa dell'Ente ospedaliero per quanto riguarda l'utilizzo del fondo regionale ospedaliero, corredata dal relativo prospetto contabile conforme all'allegato modello C).

ARTICOLO 17

1. Gli Enti ospedalieri trasmettono alla Giunta regionale, entro 15 giorni dall'avvenuta approvazione da parte del Comitato regionale di controllo, il bilancio di previsione per l'esercizio 1975 corredato dagli allegati di cui all' art. 2 e dalla relazione del collegio dei revisori.

ARTICOLO 18

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 gennaio 1975

Conti


ALLEGATI:
Allegato

Omissis

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