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Legge regionale 7 gennaio 1975, n.2


LEGGE REGIONALE n.2 del 7 gennaio 1975

Date di vigenza

23/01/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 23/01/1975
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 23/01/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1975 ,n. 2
Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1973- 1974 per il biennio 1975- 1976. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 2 del 08/01/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Umbria, di Perugia e di Terni, con efficacia per il biennio 1973- 74, ai sensi del RDL 18 gennaio 1937, n. 975 , convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 , e successive modificazioni, è prorogata, a tutti gli effetti, per il biennio 1975- 76.

ARTICOLO 2

1. Fino a quando non sia disposto diversamente, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 7 gennaio 1975

Conti

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. l) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13