ARTICOLO 1
Contributi per la costruzione
1.
I Comuni ammessi al beneficio del contributo " una tantum" per la costruzione di asili - nido comunali a norma della
legge 6 dicembre 1971, n. 1044
, negli anni 1972, 1973, 1974, usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della Regione di lire 12.000.000 per ciascuno degli asili - nido di cui sopra.
ARTICOLO 2
Finalità
1.
Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l'acquisto e l'installazione degli impianti speciali nonchè delle attrezzature.
ARTICOLO 3
Contributo per la gestione
1.
I Comuni che, per l'anno 1974, sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili - nido comunali, a norma della
legge 6 dicembre 1971, n. 1044
, usufruiranno, per lo stesso fine, di un contributo aggiuntivo a carico della Regione di lire 5.600.000 per ciascun asilo - nido beneficiario di detto contributo.
ARTICOLO 4
Modalità di erogazione
1.
Il contributo di cui all'
art. 1
sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'
art. 6 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21
.
2.
Il contributo di cui all'articolo precedente, sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 21 succitata.
ARTICOLO 5
Finanziamento
1.
Agli oneri di lire 400.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante imputazione al cap. 4475 di nuova istituzione denominato " Contributi una tantum per la costruzione e la gestione di asili - nido comunali" del bilancio dell'esercizio 1974, previo prelevamento di pari importo dal cap. 3130 dello stesso bilancio " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".