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Legge regionale 21 gennaio 1975, n.5


LEGGE REGIONALE n.5 del 21 gennaio 1975

Date di vigenza

13/02/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/02/1975
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 13/02/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975 ,n. 5
Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 Asili - nido.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 29/01/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Contributi per la costruzione

1. I Comuni ammessi al beneficio del contributo " una tantum" per la costruzione di asili - nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , negli anni 1972, 1973, 1974, usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della Regione di lire 12.000.000 per ciascuno degli asili - nido di cui sopra.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l'acquisto e l'installazione degli impianti speciali nonchè delle attrezzature.

ARTICOLO 3

Contributo per la gestione

1. I Comuni che, per l'anno 1974, sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili - nido comunali, a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , usufruiranno, per lo stesso fine, di un contributo aggiuntivo a carico della Regione di lire 5.600.000 per ciascun asilo - nido beneficiario di detto contributo.

ARTICOLO 4

Modalità di erogazione

1. Il contributo di cui all' art. 1 sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall' art. 6 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 .

2. Il contributo di cui all'articolo precedente, sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 21 succitata.

ARTICOLO 5

Finanziamento

1. Agli oneri di lire 400.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante imputazione al cap. 4475 di nuova istituzione denominato " Contributi una tantum per la costruzione e la gestione di asili - nido comunali" del bilancio dell'esercizio 1974, previo prelevamento di pari importo dal cap. 3130 dello stesso bilancio " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 gennaio 1975

Conti

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