ARTICOLO 2
1.
Al maggior onere di lire 155.000.000 per l'anno 1974 e di lire 100.000.000 annui per l'esercizio 1975 e successivi, si farà fronte con la corrispondente riduzione delle spese per le borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica nonchè per il solo anno 1974, mediante prelevamento dal cap. 1900.
2.
Conseguentemente, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio dell'esercizio 1974:
in aumento
Cap. 2300 " Spese e contributi per il funzionamento delle scuole materne" lire 155.000.000
in diminuzione
Cap. 2330 " Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori ed artistiche" lire 85.000.000
Cap. 1900 " Assegni post - sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico (
art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088
)" lire 70.000.000.