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Legge regionale 22 gennaio 1975, n.6


LEGGE REGIONALE n.6 del 22 Gennaio 1975

Date di vigenza

13/02/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/02/1975
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 13/02/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 Gennaio 1975 ,n. 6
Legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45 Aumento stanziamento per contributi alle scuole materne.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 29/01/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Per l'attuazione della legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45 , è autorizzato l'aumento della spesa da lire 250.000.000 a lire 405.000.000 per l'anno 1974 e da lire 300.000.000 a lire 400.000.000 per l'anno 1975 e successivi.

ARTICOLO 2

1. Al maggior onere di lire 155.000.000 per l'anno 1974 e di lire 100.000.000 annui per l'esercizio 1975 e successivi, si farà fronte con la corrispondente riduzione delle spese per le borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica nonchè per il solo anno 1974, mediante prelevamento dal cap. 1900.

2. Conseguentemente, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio dell'esercizio 1974:
 
in aumento
 
Cap. 2300 " Spese e contributi per il funzionamento delle scuole materne" lire 155.000.000
 
in diminuzione
 
Cap. 2330 " Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori ed artistiche" lire 85.000.000
 
Cap. 1900 " Assegni post - sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico ( art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 )" lire 70.000.000.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 22 gennaio 1975

Conti

[1]