Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
22 Gennaio 1975
,n.
7
Pubblicazione di atti amministrativi degli Organi della Regione dell'Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
5 del
29/01/1975
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1.
Gli atti amministrativi emanati dagli Organi della Regione dell'Umbria sono pubblicati, con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, soltanto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 22 gennaio 1975
Conti
[1]