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Legge regionale 6 marzo 1975, n.13


LEGGE REGIONALE n.13 del 6 Marzo 1975

Date di vigenza

13/03/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/03/1975
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 13/03/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 6 Marzo 1975 ,n. 13
Erogazione di un contributo speciale ai Comuni maggiormente colpiti dal sisma del dicembre 1974. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 11 del 12/03/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E'disposta l'erogazione di un contributo speciale di lire 6 milioni al Comune di Cerreto di Spoleto, lire 3 milioni rispettivamente ai Comuni di Preci e Norcia, lire 2 milioni al Comune di Vallo di Nera, lire 1 milione rispettivamente ai Comuni di S. Anatolia di Narco, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Sellano e Scheggino perchè intervengano a favore delle famiglie colpite dalle scosse sismiche verificatesi nei giorni 1- 2- 3- 4- 5- 6 dicembre 1974.

ARTICOLO 2

1. I Comuni suddetti sono incaricati della liquidazione del contributo alle famiglie colpite dal sisma che si trovino in uno stato di maggiore disagio.

ARTICOLO 3

1. I fondi stanziati con la presente legge sono accreditati dal Presidente della Giunta regionale a favore dei Comuni di cui all' art. 1 in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di tesoreria della Regione e sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria.

ARTICOLO 4

1. I Comuni sono tenuti a presentare il rendiconto finanziario delle operazioni effettuate allegando copia degli estratti dei conti correnti di cui all'articolo precedente e, alla fine delle operazioni, una relazione illustrativa dell'attività svolta.

ARTICOLO 5

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in 20 milioni, viene imputato al capitolo 2540 " Sussidi di assistenza, contributi e provvidenze eccezionali " del bilancio 1975.

ARTICOLO 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 6 marzo 1975

Conti

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dalla L.R. 9 aprile 2015, n. 11, art. 410, comma 1, f)