ARTICOLO 1
1.
E'disposta l'erogazione di un contributo speciale di lire 6 milioni al Comune di Cerreto di Spoleto, lire 3 milioni rispettivamente ai Comuni di Preci e Norcia, lire 2 milioni al Comune di Vallo di Nera, lire 1 milione rispettivamente ai Comuni di S. Anatolia di Narco, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Sellano e Scheggino perchè intervengano a favore delle famiglie colpite dalle scosse sismiche verificatesi nei giorni 1- 2- 3- 4- 5- 6 dicembre 1974.
ARTICOLO 2
1.
I Comuni suddetti sono incaricati della liquidazione del contributo alle famiglie colpite dal sisma che si trovino in uno stato di maggiore disagio.
ARTICOLO 3
1.
I fondi stanziati con la presente legge sono accreditati dal Presidente della Giunta regionale a favore dei Comuni di cui all'
art. 1
in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di tesoreria della Regione e sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria.
ARTICOLO 4
1.
I Comuni sono tenuti a presentare il rendiconto finanziario delle operazioni effettuate allegando copia degli estratti dei conti correnti di cui all'articolo precedente e, alla fine delle operazioni, una relazione illustrativa dell'attività svolta.
ARTICOLO 5
1.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in 20 milioni, viene imputato al capitolo 2540 " Sussidi di assistenza, contributi e provvidenze eccezionali " del bilancio 1975.