link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 4 marzo 1975, n.9


LEGGE REGIONALE n.9 del 4 marzo 1975

Date di vigenza

27/03/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 27/03/1975
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 27/03/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 marzo 1975 ,n. 9
Norme provvisorie per la gestione dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione e del patrimonio agricolo e forestale della regione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 11 del 12/03/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Fino a quando non sarà provveduto alla disciplina organica della materia, la gestione delle foreste che saranno trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e del patrimonio agricolo e forestale da essa acquisito o comunque ad essa pervenuto, è effettuata in base alle norme che regolano l'attività dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, istituita con RD 30 dicembre 1923, n. 3267 , titolo IV, modificato dalla legge 5 gennaio 1933, n. 30 , contenute nel regolamento di gestione approvato con RD 5 ottobre 1933, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione, al Comitato amministrativo ed al Direttore centrale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono esercitate dalla Giunta regionale, previo parere della II commissione del Consiglio regionale.

3. Il personale del corpo forestale dello Stato, impiegato, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11 , per la conduzione dei beni di cui al primo comma conserva le attribuzioni riconosciutegli dalle leggi citate.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 marzo 1975

Conti

[1]