ARTICOLO UNICO
1.
Fino a quando non sarà provveduto alla disciplina organica della materia, la gestione delle foreste che saranno trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi della
legge 16 maggio 1970, n. 281
, e del patrimonio agricolo e forestale da essa acquisito o comunque ad essa pervenuto, è effettuata in base alle norme che regolano l'attività dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, istituita con
RD 30 dicembre 1923, n. 3267
, titolo IV, modificato dalla
legge 5 gennaio 1933, n. 30
, contenute nel regolamento di gestione approvato con
RD 5 ottobre 1933, n. 1577
e successive modifiche ed integrazioni.
2.
Le funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione, al Comitato amministrativo ed al Direttore centrale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono esercitate dalla Giunta regionale, previo parere della II commissione del Consiglio regionale.
3.
Il personale del corpo forestale dello Stato, impiegato, ai sensi del
terzo comma dell'art. 11 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11
, per la conduzione dei beni di cui al
primo comma
conserva le attribuzioni riconosciutegli dalle leggi citate.