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Legge regionale 6 marzo 1975, n.11


LEGGE REGIONALE n.11 del 6 Marzo 1975

Date di vigenza

27/03/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 27/03/1975
13/02/1997 abrogazione mostra documento vigente dal 13/02/1997

Documento vigente dal 27/03/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 6 Marzo 1975 ,n. 11
Disciplina delle attività per l'assistenza estiva ed invernale in favore dei minori e principi per l'esercizio delle funzioni regionali delegate in materia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 11 del 12/03/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. I soggiorni di vacanza sono un servizio sociale inteso ad offrire occasioni per favorire la formazione dell'individuo e per arricchirne la personalità.

2. Essi sono organizzati preferenzialmente per i minori che abbiano superato il sesto anno di età.

3. Nella determinazione delle iniziative gli Enti delegatari privilegeranno quelle realizzate in località e con modalità che permettano un sufficiente grado di integrazione sociale, che evitino comunque la emarginazione delle comunità minorili, e che, ove possibile, consentano la ricomposizione di nuclei familiari anche per rendere più agevole il soggiorno dei bambini in età inferiore ai sei anni.

4. Non può costituire motivo di esclusione dal loro godimento alcuna minorazione psico - motoria o sensoriale.

5. Hanno diritto ad usufruire dei servizi sociali previsti nella presente legge anche gli appartenenti a famiglie comprese nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) dei Comuni dell'Umbria.

ARTICOLO 2

1. Le attività di cui all'articolo precedente consistono nelle organizzazioni di:

a) soggiorni e campeggi, estivi ed invernali;

b) centri a carattere permanente;

c) altre attività extra - scolastiche riconducibili al concetto di assistenza estiva ed invernale.

2. Le sopraindicate attività vanno definite nel Piano regionale e nei Piani comprensoriali di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 .

3. Le predette attività , aventi scopi ricreativi e turistico - culturali, possono essere diurne o a tempo pieno.

ARTICOLO 3

1. Le funzioni amministrative della Regione in materia di assistenza estiva ed invernale ai minori sono esercitate dai Comuni associati nei consorzi di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 .

2. Fino a quando non siano costituiti i consorzi di cui alla citata legge regionale n. 57, l'autorizzazione di cui all' art. 4 è concessa dalla Giunta regionale; i contributi vengono assegnati dalla Regione ai singoli Comuni sulla base di programmi concordati nell'ambito comprensoriale.

3. I Comuni suddetti possono convenzionarsi con Enti pubblici o privati per i fini e con le modalità di cui all' art. 7 .

4. Gli Enti delegatari, fino alla costituzione in consorzi, si avvalgono, nell'esercizio delle predette funzioni della commissione di cui al successivo art. 6 .

ARTICOLO 4

1. L'apertura della gestione di soggiorni, campeggi e centri ricreativi per l'assistenza estiva ed invernale in favore dei minori è soggetta ad autorizzazione dei consorzi di Comuni di cui al precedente articolo.

2. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente gestore, deve pervenire all'Ufficio competente almeno 45 giorni prima della data prevista per l'apertura.

3. La domanda deve indicare:

a) ubicazione;

b) numero e durata dei turni e data del loro inizio;

c) numero dei minori che si intende ospitare, globalmente e per ciascun turno;

d) generalità e qualificazione professionale delle persone preposte alla direzione, e di quelle preposte all'assistenza diretta;

e) generalità e qualificazione del medico cui è affidata l'assistenza sanitaria quando non vi provvedano servizi sanitari comunali;

f) ogni altro elemento utile a valutare la idoneità della iniziativa in rapporto ai criteri di cui al successivo art. 5 .

4. Alla domanda devono essere allegati:

1. - planimetria dei locali e pianta degli spazi esterni;

2. - regolamento interno e programma di attività ;

3. - piano finanziario con indicazione dei mezzi di finanziamento.

ARTICOLO 5

1. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente articolo il Consiglio regionale determina con suo atto amministrativo i criteri relativi:

a) al numero delle persone ammissibili;

b) alle strutture edilizie, alla loro ubicazione e alle attrezzature;

c) al numero ed alle qualifiche del personale addetto;

d) alla tutela sanitaria degli ospiti;

e) alle modalità di gestione delle comunità di vacanza, tese anche alla integrazione sociale delle stesse nella vita delle comunità.

2. In caso di vacanza del Consiglio regionale, provvederà alla autorizzazione di cui al primo comma , la Giunta regionale.

ARTICOLO 6

1. E' istituita presso gli Uffici della Giunta regionale, su nomina della stessa, una commissione composta da:

a) due esperti in discipline dell'apprendimento;

b) un medico igienista;

c) un esperto in edilizia residenziale;

d) un funzionario della Giunta regionale.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale.

3. Tale commissione:

a) assiste gli organi competenti nelle funzioni di vigilanza;

b) esprime parere sulle richieste di autorizzazione previo sopraluogo da effettuarsi congiuntamente all'Ufficio sanitario territoriale competente;

c) dà parere su ogni altra questione riguardante la materia.

4. Ai componenti la Commissione, che non siano dipendenti regionali, viene corrisposta, oltre all'eventuale rimborso delle spese di trasporto, un'indennità di missione nella misura spettante ai dipendenti della Regione dell'Umbria della VI qualifica.

ARTICOLO 7

1. Per il raggiungimento dei fini della presente legge e allo scopo della piena utilizzazione delle strutture e delle risorse delle istituzioni che esplicano attività di assistenza estiva ed invernale, gli Enti delegatari, nell'ambito del Piano dei servizi di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , stipulano convenzioni con altri Enti o Istituzioni pubbliche o private.

2. Le convenzioni debbono contenere le garanzie per l'osservanza dei principi espressi agli artt. 1, 2 e 5.

ARTICOLO 8

1. I fondi stanziati ai sensi della presente legge, sono ripartiti dalla Giunta regionale tra i consorzi secondo i seguenti criteri:

a) 65 per cento in rapporto ai soggetti fino a 18 anni;

b) 20 per cento in rapporto alla popolazione occupata in agricoltura;

c) 15 per cento in rapporto alla popolazione iscritta all'AIRE.

2. I fondi accreditati ai termini della presente legge sono amministrati dai consorzi con l'obbligo del rendiconto finale. I fondi non spesi in un esercizio sono utilizzati negli anni successivi.

ARTICOLO 9

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a partire dall'anno 1975, la spesa annua di lire 150 milioni da imputare sull'esistente stanziamento del cap. 2410 del bilancio regionale dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 6 marzo 1975

Conti

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