ARTICOLO 1
1.
Al fine di agevolare i Comuni nella applicazione della
legge regionale 22 gennaio 1973, n. 9
, concernente l'erogazione dell'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi, la Regione anticipa a detti Enti un importo corrispondente all'entità dello sconto di legge a carico dei produttori di farmaci.
2.
La somma da anticipare a ciascun Comune viene stabilita nella misura massima del 15 per cento del fatturato medio.
ARTICOLO 2
1.
Le anticipazioni riguardano i periodi di erogazione dell'assistenza farmaceutica 1 luglio 1974 - 31 dicembre 1974 e 1 gennaio 1975 - 31 dicembre 1975.
2.
L'anticipazione viene calcolata prendendo a riferimento il fatturato a carico di ciascun Comune nel semestre precedente cui si riferisce l'anticipazione stessa.
3.
L'importo complessivo massimo da anticipare ai Comuni della regione per il periodo 1 luglio 1974 31 dicembre 1975 non può comunque superare il limite di 500 milioni.
ARTICOLO 3
1.
Il reintegro delle anticipazioni dovrà essere assicurato mediante versamento in apposito conto corrente, intestato alla Regione, delle somme di volta in volta accreditate ai Comuni a titolo di rimborso degli sconti effettivamente concessi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo agli stessi anticipato ai sensi della presente legge.
2.
Conseguentemente sono apportate al bilancio per l'esercizio 1975 le seguenti variazioni:
|
PARTE ENTRATA
|
|
Titolo VI - Parte I - Partite di giro cap. 1165 di nuova istituzione denominato "Rimborsi delle somme anticipate
ai Comuni per l'assistenza ai lavoratori autonomi "
|
Lire 500.000.000
|
|
PARTE USCITA
|
|
Titolo IV - Sezione I - Rubrica 5 - cap. 4915 di nuova istituzione "Anticipazioni ai Comuni della regione di somme
per l'assistenza ai lavoratori autonomi "
|
Lire 500.000.000
|