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Legge regionale 6 marzo 1975, n.12


LEGGE REGIONALE n.12 del 6 marzo 1975

Date di vigenza

27/03/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 27/03/1975
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 27/03/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 6 marzo 1975 ,n. 12
Anticipazioni ai Comuni della regione di somme per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 11 del 12/03/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al fine di agevolare i Comuni nella applicazione della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 9 , concernente l'erogazione dell'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi, la Regione anticipa a detti Enti un importo corrispondente all'entità dello sconto di legge a carico dei produttori di farmaci.

2. La somma da anticipare a ciascun Comune viene stabilita nella misura massima del 15 per cento del fatturato medio.

ARTICOLO 2

1. Le anticipazioni riguardano i periodi di erogazione dell'assistenza farmaceutica 1 luglio 1974 - 31 dicembre 1974 e 1 gennaio 1975 - 31 dicembre 1975.

2. L'anticipazione viene calcolata prendendo a riferimento il fatturato a carico di ciascun Comune nel semestre precedente cui si riferisce l'anticipazione stessa.

3. L'importo complessivo massimo da anticipare ai Comuni della regione per il periodo 1 luglio 1974 31 dicembre 1975 non può comunque superare il limite di 500 milioni.

ARTICOLO 3

1. Il reintegro delle anticipazioni dovrà essere assicurato mediante versamento in apposito conto corrente, intestato alla Regione, delle somme di volta in volta accreditate ai Comuni a titolo di rimborso degli sconti effettivamente concessi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo agli stessi anticipato ai sensi della presente legge.

2. Conseguentemente sono apportate al bilancio per l'esercizio 1975 le seguenti variazioni:
 

         
PARTE ENTRATA      
Titolo VI - Parte I - Partite di giro cap. 1165 di nuova istituzione denominato "Rimborsi delle somme anticipate
 
ai Comuni per l'assistenza ai lavoratori autonomi "  
Lire 500.000.000 
PARTE USCITA      
Titolo IV - Sezione I - Rubrica 5 - cap. 4915 di nuova istituzione "Anticipazioni ai Comuni della regione di somme
 
per l'assistenza ai lavoratori autonomi "  
Lire 500.000.000  


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 6 marzo 1975

Conti

[1]