Legge regionale 28 marzo 1975, n.17
LEGGE REGIONALE n.17 del 28 Marzo 1975
Documento vigente dal 24/04/1975
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
28 Marzo 1975
,n.
17
Rifinanziamento del Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati per l'esercizio 1975 e anni successivi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
15 del
09/04/1975
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
legge regionale 27 giugno 1973, n. 28
, è autorizzata, per gli anni 1975 e successivi, la spesa annua di lire 100 milioni.
2.
A tal fine al bilancio per l'esercizio 1975 vengono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
Cap. 2530 " Contributi della Regione per il fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie " lire 100.000.000
in diminuzione
Cap. 3130 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" lire 100.000.000 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 28 marzo 1975
Conti
[1]