Legge regionale 28 marzo 1975, n.17


LEGGE REGIONALE n.17 del 28 Marzo 1975

Date di vigenza

24/04/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 24/04/1975
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 24/04/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Marzo 1975 ,n. 17
Rifinanziamento del Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati per l'esercizio 1975 e anni successivi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 09/04/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 27 giugno 1973, n. 28 , è autorizzata, per gli anni 1975 e successivi, la spesa annua di lire 100 milioni.

2. A tal fine al bilancio per l'esercizio 1975 vengono apportate le seguenti variazioni:
 
in aumento
 
Cap. 2530 " Contributi della Regione per il fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie " lire 100.000.000
 
in diminuzione
 
Cap. 3130 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" lire 100.000.000 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 marzo 1975

Conti

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