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Legge regionale 2 aprile 1975, n.18


LEGGE REGIONALE n.18 del 2 aprile 1975

Date di vigenza

24/04/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 24/04/1975
10/09/1981 abrogazione mostra documento vigente dal 10/09/1981

Documento vigente dal 24/04/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 aprile 1975 ,n. 18
Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1972, n. 22 Regolamento interno del Consiglio regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 09/04/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Alla legge regionale 6 settembre 1972, n. 22 , sono apportate le seguenti modifiche.

ARTICOLO 2

1. All'articolo 18 è aggiunto il seguente comma:
 
" I consiglieri possono ritirare in qualsiasi momento le proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di carattere generale e possono rinunciare alla discussione delle mozioni, interpellanze ed interrogazioni. Ciascun consigliere può far proprio l'atto cui altro consigliere abbia rinunciato ai sensi della prima parte del presente comma ".

ARTICOLO 3

1. All'articolo 34 è aggiunto il seguente comma:
 
" La commissione deve sempre proporre al Consiglio un testo base per la discussione. Nel caso di presentazione di più progetti, sarà considerato testo base quello che abbia riportato in commissione la maggioranza di voti; in caso di parità sarà considerato testo base quello presentato in precedenza ".

ARTICOLO 4

1. Aggiungere alla fine del secondo comma dell'art. 47: " ; tale facoltà non può essere esercitata nel caso in cui le commissioni non abbiano espresso il parere prescritto dall'art. 29 " .

ARTICOLO 5

1. All'art. 61 è aggiunto il seguente comma:
 
" L'Ufficio di presidenza, ove accerti la improponibilità di un progetto ai sensi del comma precedente, ne dà comunicazione al proponente, il quale può chiedere che si pronunci il Consiglio. In questo caso il Presidente dà la parola ad un oratore contro e ad uno a favore per un tempo non eccedente i 10 minuti ".

ARTICOLO 6

1. Il penultimo comma dell'art. 63 è modificato come segue: " Ai relatori ed alla Giunta è consentito di presentare al Presidente di turno, per iscritto, emendamenti senza osservanza di termini ".

ARTICOLO 7

1. L'ultimo comma dell'art. 82 è modificato come segue: " Non sono permessi altri interventi, salvo a titolo di dichiarazione di voto ".

ARTICOLO 8

1. Aggiungere al secondo comma dell'art. 85 le seguenti parole: " , salvo che il proponente ne chieda la preventiva discussione nella commissione competente per materia, ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 aprile 1975

Conti

[1]