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Legge regionale 12 maggio 1975, n.27


LEGGE REGIONALE n.27 del 12 Maggio 1975

Date di vigenza

03/06/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/06/1975
22/07/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 22/07/1999

Documento vigente dal 03/06/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 Maggio 1975 ,n. 27
Istituzione della commissione regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 21 del 19/05/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. I pareri in ordine alle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine " controllate" e " controllate e garantite" dei mosti e dei vini previsti dall' art. 6 del DPR 12 luglio 1963, n. 930 , già attribuiti al Comitato regionale dell'agricoltura istituito con l' art. 5 del DPR 10 giugno 1955, n. 987 , integrato ai sensi dell' art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , sono, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, di competenza di una commissione regionale così composta:

a) dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste o da un suo delegato che la presiede;

b) da n. 2 funzionari della Regione particolarmente competenti in materia;

c) da n. 3 esperti nominati dal Consiglio regionale;

d) da n. 3 produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative nella regione;

e) da n. 2 docenti universitari, uno di coltivazioni arboree ed uno di industrie agrarie, scelti nell'ambito della Facoltà di agraria dell'Università di Perugia;

f) da n. 1 rappresentante dell'Associazione enotecnici italiani;

g) da n. 1 rappresentante dell'Associazione italiana sommeliers, delegazione umbra;

h) da n. 1 rappresentante dell'Associazione regionale dei laureati in scienze agrarie;

i) da n. 1 tecnico, operante nella regione, del servizio controlli e certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al DPR 24 dicembre 1969, n. 1164 ;

l) da n. 2 amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni regionali delle cantine sociali aderenti alle centrali cooperative maggiormente rappresentative;

m) da un funzionario del Servizio repressioni frodi, operante nella regione, designato dal Ministero agricoltura e foreste.

2. La commissione sarà integrata, di volta in volta, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale e da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia territorialmente interessata alle domande di riconoscimento.

3. Nel caso di domande riguardanti le province, i rappresentanti di cui al comma precedente, rispettivamente per le province interessate, integreranno congiuntamente la commissione.

ARTICOLO 2

1. La commissione viene nominata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Funge da segretario della commissione uno dei funzionari di cui alla lettera b) dell'art. 1 designato dall'assessore presidente della commissione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 maggio 1975

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: legge Regione Umbria 30 giugno 1999, n. 19.