ARTICOLO 1
1.
I pareri in ordine alle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine " controllate" e " controllate e garantite" dei mosti e dei vini previsti dall'
art. 6 del DPR 12 luglio 1963, n. 930
, già attribuiti al Comitato regionale dell'agricoltura istituito con l'
art. 5 del DPR 10 giugno 1955, n. 987
, integrato ai sensi dell'
art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454
, sono, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, di competenza di una commissione regionale così composta:
a)
dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste o da un suo delegato che la presiede;
b)
da n. 2 funzionari della Regione particolarmente competenti in materia;
c)
da n. 3 esperti nominati dal Consiglio regionale;
d)
da n. 3 produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative nella regione;
e)
da n. 2 docenti universitari, uno di coltivazioni arboree ed uno di industrie agrarie, scelti nell'ambito della Facoltà di agraria dell'Università di Perugia;
f)
da n. 1 rappresentante dell'Associazione enotecnici italiani;
g)
da n. 1 rappresentante dell'Associazione italiana sommeliers, delegazione umbra;
h)
da n. 1 rappresentante dell'Associazione regionale dei laureati in scienze agrarie;
i)
da n. 1 tecnico, operante nella regione, del servizio controlli e certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al
DPR 24 dicembre 1969, n. 1164
;
l)
da n. 2 amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni regionali delle cantine sociali aderenti alle centrali cooperative maggiormente rappresentative;
m)
da un funzionario del Servizio repressioni frodi, operante nella regione, designato dal Ministero agricoltura e foreste.
2.
La commissione sarà integrata, di volta in volta, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale e da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia territorialmente interessata alle domande di riconoscimento.
3.
Nel caso di domande riguardanti le province, i rappresentanti di cui al comma precedente, rispettivamente per le province interessate, integreranno congiuntamente la commissione.