ARTICOLO 1
1.
Ad integrazione delle provvidenze recate dalla
legge regionale 25 giugno 1974, n. 40
, nel rispetto dei principi di cui all'
art. 2
- punti 2 e 3 - della
legge 7 agosto 1973, n. 512
, secondo quanto previsto dall'
art. 2 della legge 18 aprile 1974, n. 118
, la Regione istituisce a favore delle aziende agricole dell'Umbria i premi di seguito elencati:
a)
per ogni vitello nato in azienda e portato fino ad un peso non inferiore a Kg. 400, se maschio, e Kg. 350, se femmina, oppure fino alla emissione dei denti picozzi da adulto:
- nella misura massima di L. 40.000 alle aziende singole e associate ricadenti in zone montane e collinari depresse, delimitate a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- nella misura massima di L. 30.000 alle aziende singole ed associate ricadenti nei rimanenti territori della regione.
2.
Detti premi, nella misura del 75 per cento degli importi sopra indicati, vengono concessi anche per vitelli nati in altre regioni provenienti da altri allevamenti, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi e semprechè una quota non inferiore al 40 per cento dei fabbisogni alimentari zootecnici dell'azienda venga assicurata dalle produzioni foraggere nella stessa conseguite.
3.
Nei casi di documentata accidentale mortalità durante il periodo di allevamento o qualora, a giudizio del veterinario competente che rilascerà apposita certificazione, si rendesse necessaria la macellazione anticipata del soggetto, viene concesso un indennizzo pari al 50 per cento dell'importo dei premi come sopra stabilito.
4.
I premi di cui al presente paragrafo non sono cumulabili con quelli previsti all'
art. 2
- ultimo comma - della
legge regionale 25 giugno 1974, n. 40
.
b)
per ogni femmina destinata alla rimonta, il cui stato di gravidanza è documentato mediante certificazione del veterinario vistata dal competente veterinario comunale e rilasciata non prima del quarto mese dalla fecondazione:
- nella misura massima di L. 50.000 alle aziende singole ed associate ricadenti in zone montane e collinari depresse, delimitate a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- nella misura massima di L. 40.000 alle aziende singole ed associate ricadenti nei rimanenti territori della regione.
5.
Per le femmine iscritte ai Libri genealogici e per quelle allevate allo stato brado o semibrado, i premi di cui al presente paragrafo vengono maggiorati rispettivamente fino ad un massimo di L. 10.000 e L. 5.000 a capo.
6.
Qualora per tare o difetti riscontrati durante il periodo di allevamento, o per altre cause di forza maggiore, non identificabili con i casi di eliminazione del bestiame per cessazione dell'attività zootecnica, si rendesse necessaria la macellazione del soggetto destinato alla rimonta, dietro certificazione del veterinario competente, può essere concesso il premio nella misura prevista, a seconda dei casi, al paragrafo a).