Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
19 maggio 1975
,n.
30
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
23 del
28/05/1975
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 2
1.
Gli oneri derivanti alla Regione per l'attuazione della presente legge saranno imputati rispettivamente al cap. 4580 " Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria" per lire 200 milioni, al cap. 4590 " Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria" per lire 600 milioni del bilancio del corrente esercizio, e ad essi si farà fronte mediante prelievo per pari importo dallo stanziamento del cap. 4680 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (n. 13 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio dell'esercizio 1975).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 19 maggio 1975
Conti
[1]