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Legge regionale 20 maggio 1975, n.32


LEGGE REGIONALE n.32 del 20 Maggio 1975

Date di vigenza

12/06/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 12/06/1975
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 12/06/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 Maggio 1975 ,n. 32
Anticipazione per conto dello Stato alle Aziende esercenti autoservizi di linea in concessione che applicano il contratto ANAC, della somma mensile di lire 50.000 per ciascun agente, per il periodo dall'1 luglio 1974 - 28 febbraio 1975.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23 del 28/05/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In previsione degli aumenti retributivi derivanti dall'applicazione del "protocollo di intesa " - ed in aggiunta alle anticipazioni già fatte per il periodo 1 gennaio 1973 - 30 giugno 1974 in esecuzione della "soluzione ponte", per complessive lire 324.184.855 - è autorizzata l'ulteriore anticipazione per conto dello Stato, alle Aziende esercenti autoservizi di linea in concessione che applicano il contratto ANAC, della somma mensile di lire 50.000 per ciascun agente, con riferimento al periodo 1 luglio 1974 - 28 febbraio 1975.

2. Detta somma, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del prestatore d'opera e del datore di lavoro, sarà erogata per il periodo anzidetto a favore degli agenti inclusi nell'elenco allegato alla presente legge.

ARTICOLO 2

1. All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 216.125.000, si farà fronte con le disponibilità di cassa della Regione e con imputazione al cap. 4930 di nuova istituzione del bilancio dell'esercizio 1975, denominato " Anticipazioni per conto dello Stato, alle Aziende esercenti autoservizi di linea in concessione, che applicano il contratto ANAC".

2. E'istituito nella parte Entrata dello stesso bilancio il cap. 1180 denominato " Rimborso da parte dello Stato delle somme anticipate alle Aziende esercenti autoservizi di linea in concessione, che applicano il contratto ANAC".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 maggio 1975

Conti

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