Legge regionale 26 maggio 1975, n.35


LEGGE REGIONALE n.35 del 26 maggio 1975

Date di vigenza

19/06/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 19/06/1975
28/08/1986 abrogazione mostra documento vigente dal 28/08/1986

Documento vigente dal 19/06/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975 ,n. 35
Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 24 del 04/06/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Le Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia sono ristrutturate, rispettivamente, come " Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Folignate - Nocera Umbra" e come " Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Valnerina - Cascia", in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 .

ARTICOLO 2

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, è soppressa l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Nocera Umbra; l'Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo del Folignate - Nocera Umbra, succede in tutti i suoi rapporti attivi e passivi.

ARTICOLO 3

1. L'ambito di competenza dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Folignate - Nocera Umbra, con sede in Foligno, comprende i territori dei comuni di Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi e Valtopina.

2. L'ambito di competenza dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Valnerina - Cascia con sede in Cascia, comprende i territori dei comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Preci, Poggiodomo, S. Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

ARTICOLO 4

1. I soggetti cui compete la designazione dei membri dei Consigli di amministrazione e dei Collegi dei revisori, ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 , entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne comunicano i nominativi al Presidente della Giunta regionale.

2. I Consigli di amministrazione si riuniranno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.

3. Gli attuali organi delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e Cascia decadono con l'insediamento dei nuovi Consigli di amministrazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 maggio 1975

Conti

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 109, comma 2, lettera d), L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 e dall'art. 93, comma 2, lettera m), L.R. 12 luglio 2013, n. 13