ARTICOLO 1
1.
Le Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia sono ristrutturate, rispettivamente, come " Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Folignate - Nocera Umbra" e come " Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Valnerina - Cascia", in conformità alle disposizioni contenute nella
legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5
.
ARTICOLO 2
1.
Dall'entrata in vigore della presente legge, è soppressa l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Nocera Umbra; l'Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo del Folignate - Nocera Umbra, succede in tutti i suoi rapporti attivi e passivi.
ARTICOLO 3
1.
L'ambito di competenza dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Folignate - Nocera Umbra, con sede in Foligno, comprende i territori dei comuni di Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi e Valtopina.
2.
L'ambito di competenza dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Valnerina - Cascia con sede in Cascia, comprende i territori dei comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Preci, Poggiodomo, S. Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.
ARTICOLO 4
1.
I soggetti cui compete la designazione dei membri dei Consigli di amministrazione e dei Collegi dei revisori, ai sensi degli artt. 4 e 9 della
legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5
, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne comunicano i nominativi al Presidente della Giunta regionale.
2.
I Consigli di amministrazione si riuniranno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.
3.
Gli attuali organi delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e Cascia decadono con l'insediamento dei nuovi Consigli di amministrazione.