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Legge regionale 26 maggio 1975, n.36


LEGGE REGIONALE n.36 del 26 Maggio 1975

Date di vigenza

19/06/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 19/06/1975
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 19/06/1975

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Maggio 1975 ,n. 36
Agevolazioni ai Comuni aggregati per consentire la prosecuzione delle attività intraprese ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 24 del 04/06/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L'efficacia della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8 , è prorogata fino alla formale costituzione dei consorzi di cui al titolo II della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 .

ARTICOLO 2

1. Alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente art. 18:
 
" Fino a quando non sono costituiti i consorzi di cui al titolo II, le somme stanziate sul cap. 4460 vengono erogate in favore dei Comuni della regione, individuati all'atto del riparto. Al riparto provvede la Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare permanente tenendo conto: - della consistenza demografica dei Comuni e della loro estensione territoriale; - della situazione socio - economica; - dello stato dei servizi sanitari e socio - assistenziali ".

ARTICOLO 3

1. Alla costituzione dei consorzi, il personale, il materiale e gli eventuali residui di gestione, a disposizione dei Comuni per le finalità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8 ed alla presente legge, dovranno essere trasferiti ai consorzi stessi per la prosecuzione delle attività sanitarie e socio - assistenziali.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 maggio 1975

Conti

[1]