ARTICOLO 2
1.
Alla
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
e successive modificazioni, è aggiunto il seguente art. 18:
"
Fino a quando non sono costituiti i consorzi di cui al titolo II, le somme stanziate sul cap. 4460 vengono erogate in favore dei Comuni della regione, individuati all'atto del riparto. Al riparto provvede la Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare permanente tenendo conto: - della consistenza demografica dei Comuni e della loro estensione territoriale; - della situazione socio - economica; - dello stato dei servizi sanitari e socio - assistenziali
".
ARTICOLO 3
1.
Alla costituzione dei consorzi, il personale, il materiale e gli eventuali residui di gestione, a disposizione dei Comuni per le finalità di cui alla
legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8
ed alla presente legge, dovranno essere trasferiti ai consorzi stessi per la prosecuzione delle attività sanitarie e socio - assistenziali.