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Legge regionale 5 gennaio 1976, n.2


LEGGE REGIONALE n.2 del 5 Gennaio 1976

Date di vigenza

22/01/1976 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/01/1976
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 22/01/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 5 Gennaio 1976 ,n. 2
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 07/01/1976

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il primo comma dell' art. 8 della legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36 , è sostituito dal seguente:
 
" Per il funzionamento dei Collegi - scuola di Norcia e Magione - Torricella e dei Convitti annessi agli Istituti professionali e tecnici di Città di Castello (IPSA), Spoleto (IPSA), Todi (ITSA), Pietralunga (IPSA scuola coordinata), nonchè per l' assegnazione dei posti gratuiti in Istituti debitamente autorizzati, che in rapporto di convenzione convittino allievi (scuole coordinate IPSA di Assisi e Cascia), è riservata, sullo stanziamento complessivo annuale, la somma di lire 100.000.000 ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 5 gennaio 1976

Conti

[1]