Art. 1
1.
Il primo comma dell' art. 8 della legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36 , è sostituito dal seguente:
"
Per il funzionamento dei Collegi - scuola di Norcia e Magione - Torricella e dei Convitti annessi agli Istituti professionali e tecnici di Città di Castello (IPSA), Spoleto (IPSA), Todi (ITSA), Pietralunga (IPSA scuola coordinata), nonchè per l' assegnazione dei posti gratuiti in Istituti debitamente autorizzati, che in rapporto di convenzione convittino allievi (scuole coordinate IPSA di Assisi e Cascia), è riservata, sullo stanziamento complessivo annuale, la somma di lire 100.000.000
".