ARTICOLO 1
1.
La Regione può conferire incarichi di studio, ricerca e consulenza su problemi di particolare rilievo, attinenti alle funzioni di competenza della Regione, a persone di comprovata capacità estranee all' Amministrazione regionale.
2.
Tali incarichi possono essere altresì conferiti ad enti, istituti, società ed organizzazioni che, avuto riguardo alle loro finalità istituzionali, forniscono adeguate garanzie in ordine all' espletamento degli incarichi predetti.
ARTICOLO 2
1.
Il conferimento dell' incarico viene effettuato con delibera della Giunta regionale con oggetti definiti, a tempo determinato, con indicazione dell' ammontare dei compensi od onorari da corrispondere e dell' eventuale rimborso delle spese, nonchè delle modalità di espletamento dell'incarico medesimo.
ARTICOLO 3
1.
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 da imputare al cap. 1205 di nuova istituzione nel bilancio dell' esercizio 1975, denominato " Spese per consulenze, convegni, indagini, studi e ricerche".
2.
All' onere suddetto è fatto fronte con prelievo di pari somma dal cap. 3130 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".