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Legge regionale 30 marzo 1976, n.17


LEGGE REGIONALE n.17 del 30 Marzo 1976

Date di vigenza

22/02/1976 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/02/1976
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 22/02/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Marzo 1976 ,n. 17
Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 e alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, conseguenti alla istituzione del Comune di Avigliano Umbro.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 07/04/1976

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il punto 7) dell' art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , è sostituito dal seguente: " Zona G): Comuni di Alviano, Amelia, Avigliano Umbro, Baschi, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio ".

ARTICOLO 2

1. Il comprensorio 11 dell' art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 , è sostituito dal seguente: " Comprende i territori dei comuni di Alviano, Amelia, Attigliano, Avignano Umbro, Calvi dell' Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli e Penna in Teverina ".

ARTICOLO 3

1. Il comprensorio 11 dell' art. 10 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , è sostituito dal seguente: " Comprende i territori dei comuni di: Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell' Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli e Penna in Teverina ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 marzo 1976

Conti

[1]