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Legge regionale 25 febbraio 1976, n.9


LEGGE REGIONALE n.9 del 25 febbraio 1976

Date di vigenza

18/03/1976 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/03/1976
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 18/03/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1976 ,n. 9
Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 . Asili - nido.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 09 del 03/03/1976

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Contributi per la gestione

1. I Comuni che per l' anno 1975 sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili - nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , usufruiranno, per lo stesso fine, di un contributo aggiuntivo a carico della Regione di lire 5.600.000 per ciascun asilo - nido beneficiando di detto contributo.

2. Il contributo di cui al comma precedente sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall' art. 8 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 .

ARTICOLO 2

Contributi per la costruzione

1. I Comuni ammessi al beneficio del contributo una tantum per la costruzione di asili - nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , negli anni 1972, 1973 e 1974 ed ai quali sia stato assegnato o liquidato il contributo di cui alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5 , usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della Regione di lire 18.000.000 per ogni opera finanziata.

2. I Comuni ammessi al beneficio del contributo una tantum per la costruzione di asili - nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , nell' anno 1975 e successivi, usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della Regione di lire 30.000.000 per ogni opera finanziata.

ARTICOLO 3

Finalità dei contributi per la costruzione

1. Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l' acquisto e l' installazione degli impianti speciali nonchè delle attrezzature.

ARTICOLO 4

Modalità di erogazione dei contributi per la costruzione

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvederà a liquidare i contributi di cui al precedente art. 2 , ai Comuni che alla stessa data abbiano costruito o stiano costruendo o abbiano appaltato le opere per le quali sono stati concessi i contributi di cui alla citata legge n. 1044/ 1971 ; agli altri Comuni ammessi al godimento del contributo una tantum per la costruzione di asili - nido comunali di cui alla legge numero 1044/ 1971 , la Giunta regionale provvederà alla liquidazione del contributo previsto dalla presente legge entro trenta giorni dalla ricezione del verbale di appalto dell' opera.

ARTICOLO 5

Finanziamento

1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 842.000.000 di cui lire 342.000.000 nell' anno 1975 e lire 500.000.000 nell' anno 1976.

2. La spesa gravante sul bilancio 1975 viene imputata al cap. 4475 denominato " Contributi per la costruzione e gestione di asili - nido comunali", mediante prelevamento di pari importo dal cap. 3130 dello stesso bilancio " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".

3. Alla spesa di lire 500.000.000 relativa all' anno 1976 si farà fronte con i fondi di cui all' art. 16 del DL 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modifica, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 .

4. I fondi non utilizzati in un esercizio, possono essere utilizzati, per gli stessi fini, negli esercizi successivi.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 febbraio 1976

Conti

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