ARTICOLO 1
Contributi per la gestione
1.
I Comuni che per l' anno 1975 sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili - nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , usufruiranno, per lo stesso fine, di un contributo aggiuntivo a carico della Regione di lire 5.600.000 per ciascun asilo - nido beneficiando di detto contributo.
2.
Il contributo di cui al comma precedente sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'
art. 8 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21
.
ARTICOLO 2
Contributi per la costruzione
1.
I Comuni ammessi al beneficio del contributo una tantum per la costruzione di asili - nido comunali a norma della
legge 6 dicembre 1971, n. 1044
, negli anni 1972, 1973 e 1974 ed ai quali sia stato assegnato o liquidato il contributo di cui alla
legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5
, usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della Regione di lire 18.000.000 per ogni opera finanziata.
2.
I Comuni ammessi al beneficio del contributo una tantum per la costruzione di asili - nido comunali a norma della
legge 6 dicembre 1971, n. 1044
, nell' anno 1975 e successivi, usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della Regione di lire 30.000.000 per ogni opera finanziata.
ARTICOLO 3
Finalità dei contributi per la costruzione
1.
Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l' acquisto e l' installazione degli impianti speciali nonchè delle attrezzature.
ARTICOLO 4
Modalità di erogazione dei contributi per la costruzione
1.
La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvederà a liquidare i contributi di cui al
precedente art. 2
, ai Comuni che alla stessa data abbiano costruito o stiano costruendo o abbiano appaltato le opere per le quali sono stati concessi i contributi di cui alla citata
legge n. 1044/ 1971
; agli altri Comuni ammessi al godimento del contributo una tantum per la costruzione di asili - nido comunali di cui alla
legge numero 1044/ 1971
, la Giunta regionale provvederà alla liquidazione del contributo previsto dalla presente legge entro trenta giorni dalla ricezione del verbale di appalto dell' opera.
ARTICOLO 5
Finanziamento
1.
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 842.000.000 di cui lire 342.000.000 nell' anno 1975 e lire 500.000.000 nell' anno 1976.
2.
La spesa gravante sul bilancio 1975 viene imputata al cap. 4475 denominato " Contributi per la costruzione e gestione di asili - nido comunali", mediante prelevamento di pari importo dal cap. 3130 dello stesso bilancio " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".
3.
Alla spesa di lire 500.000.000 relativa all' anno 1976 si farà fronte con i fondi di cui all' art. 16 del DL 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modifica, dalla
legge 16 ottobre 1975, n. 492
.
4.
I fondi non utilizzati in un esercizio, possono essere utilizzati, per gli stessi fini, negli esercizi successivi.