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Legge regionale 25 febbraio 1976, n.11


LEGGE REGIONALE n.11 del 25 febbraio 1976

Date di vigenza

18/03/1976 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/03/1976
27/04/1978 modifica mostra documento vigente dal 27/04/1978
28/09/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 28/09/2013

Documento vigente dal 18/03/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1976 ,n. 11
Determinazione degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e alla produzione, manipolazione, commercio all' ingrosso di alimenti e bevande. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 03/03/1976

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Le autorizzazioni sanitarie per l' esercizio degli stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonchè dei depositi all' ingrosso di sostanze alimentari di cui all' art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , sono rilasciate dal sindaco del Comune dove ha sede lo stabilimento, laboratorio o deposito, al quale va inoltrata la domanda.

ARTICOLO 2

1. L' accertamento dei requisiti igienico - sanitari, sia di impianto che funzionali ai fini della autorizzazione prevista dall' articolo precedente, spetta, a seconda delle competenze, al medico o al veterinario, responsabile del rispettivo servizio, nel Consorzio per i servizi sanitari e socio - assistenziali, costituito a norma del titolo secondo della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 .

ARTICOLO 3

1. Fino alla costituzione dei Consorzi di cui all' articolo precedente, l' accertamento dei requisiti viene effettuato dagli ufficiali sanitari o dai veterinari capi che occupano posti previsti come tali in pianta organica, individuati con atto deliberativo della Giunta regionale, uno per ciascun Comprensorio di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 .

[5]

La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 febbraio 1976

Conti

[1]

Note della redazione

(1) - 

Le disposizioni di cui alla presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime. (Vedi art. 3, comma 2, L.R. 27/9/2013, n. 19)