ARTICOLO UNICO
1.
In attesa del piano regionale ospedaliero dell' Umbria la Giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'
art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132
, e per gli effetti previsti dalla detta legge, la fusione degli Enti ospedalieri di S. Maria della Misericordia e di San Florido con sede in Città di Castello ed Ospedale civile con sede in Umbertide.
2.
L' Ente ospedaliero unico che risulta dalla fusione ha due stabilimenti di cura e diagnosi, l' uno nel comune di Città di Castello e l' altro nel comune di Umbertide.
3.
L' Ente ospedaliero fuso mantiene la classificazione di ospedale generale provinciale, assume la denominazione di " Ente ospedaliero dell' Alta valle del Tevere" ed ha sede in Città di Castello.