ARTICOLO UNICO
1.
Per le finalità della
legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45
ed in deroga alla
legge regionale 22 gennaio 1975, n. 6
, è autorizzata, limitatamente all' anno 1975, l' ulteriore spesa di lire 30 milioni da imputare al cap. 2300 " Spese e contributi per il funzionamento delle scuole materne".
2.
All' onere suddetto si fa fronte - ai sensi della
legge 27 febbraio 1955, n. 64
- con pari disponibilità esistente sul cap. 1900 " Assegni post - sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico" del bilancio dell' esercizio 1975.