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Legge regionale 30 aprile 1976, n.19


LEGGE REGIONALE n.19 del 30 Aprile 1976

Date di vigenza

20/05/1976 entrata in vigore mostra documento vigente dal 20/05/1976
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 20/05/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Aprile 1976 ,n. 19
Legge regionale 22 gennaio 1975, n. 6: Ulteriore aumento stanziamento per contributi alle scuole materne per l' anno 1975.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 19 del 05/05/1976

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Per le finalità della legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45 ed in deroga alla legge regionale 22 gennaio 1975, n. 6 , è autorizzata, limitatamente all' anno 1975, l' ulteriore spesa di lire 30 milioni da imputare al cap. 2300 " Spese e contributi per il funzionamento delle scuole materne".

2. All' onere suddetto si fa fronte - ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - con pari disponibilità esistente sul cap. 1900 " Assegni post - sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico" del bilancio dell' esercizio 1975.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 aprile 1976

Conti

[1]