ARTICOLO 1
1.
Alla
legge regionale 2 agosto 1974, n. 45
- come modificata con l'
art. 4 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29
e dell'
art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1976, n. 3
- sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:
a)
al terzo comma dell' art. 8 sono soppresse le parole: "
e ad un tasso non superiore al 12 per cento
";
b)
il quarto comma dell' art. 8 è così sostituito: "
Gli oneri derivanti alla Regione per l' ammortamento dei mutui suddetti sono calcolati in lire 178.970.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 2005, con imputazione al cap. 4710" Rate ammortamento dei mutui passivi"
del bilancio dell' esercizio
";
c)
al settimo comma dell' art. 8, dopo la parola "
garante
" sono aggiunte le parole: "
, e sono dichiarate spese obbligatorie a tutti gli effetti
".
ARTICOLO 2
1.
Alla maggiore spesa annua di lire 25.312.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l' anno 1976, con la disponibilità esistente al cap. 4680 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del relativo bilancio (elenco n.5, numero d' ordine 15).