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Legge regionale 1 luglio 1976, n.29


LEGGE REGIONALE n.29 del 1 Luglio 1976

Date di vigenza

22/05/1976 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/05/1976
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 22/05/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 Luglio 1976 ,n. 29
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 agosto 1974, n. 45, concernente: Stralcio al piano regionale di sviluppo 1973/ 75. Contributi ai Comuni ed agli altri Enti locali minori non territoriali, per la realizzazione di interventi di restauro e di conservazione di complessi edilizi nei centri storici.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 07/07/1976

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Alla legge regionale 2 agosto 1974, n. 45 - come modificata con l' art. 4 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29 e dell' art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1976, n. 3 - sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:

a) al terzo comma dell' art. 8 sono soppresse le parole: " e ad un tasso non superiore al 12 per cento ";

b) il quarto comma dell' art. 8 è così sostituito: " Gli oneri derivanti alla Regione per l' ammortamento dei mutui suddetti sono calcolati in lire 178.970.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 2005, con imputazione al cap. 4710" Rate ammortamento dei mutui passivi" del bilancio dell' esercizio ";

c) al settimo comma dell' art. 8, dopo la parola " garante " sono aggiunte le parole: " , e sono dichiarate spese obbligatorie a tutti gli effetti ".

ARTICOLO 2

1. Alla maggiore spesa annua di lire 25.312.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l' anno 1976, con la disponibilità esistente al cap. 4680 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del relativo bilancio (elenco n.5, numero d' ordine 15).


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 1 luglio 1976

Marri

[1]