ARTICOLO 1
1.
In attuazione dell'
art. 20 dello Statuto
ed in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale, la Regione, per le materie di competenza, eroga contributi a favore dei Comitati regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, operanti in Umbria e aderenti alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, per l' attuazione di iniziative volte alla promozione, propaganda, organizzazione, assistenza e tutela della cooperazione.
ARTICOLO 2
1.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale sulla cooperazione così composta: Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente, otto membri eletti dal Consiglio regionale, su designazione delle organizzazioni nazionali rappresentative del movimento cooperativo, sei in rappresentanza della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro e uno rispettivamente per l' Ente di sviluppo nell' Umbria, per la Sviluppumbria e per il CRURES, designati dai rispettivi Consigli di amministrazione.
ARTICOLO 3
1.
La Consulta regionale sulla cooperazione ha i seguenti compiti:
- studia il fenomeno della cooperazione nelle cause e negli effetti che determina nell' economia regionale;
- formula proposte e pareri sugli interventi programmatici, legislativi e amministrativi della Regione in tema di cooperazione;
- esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi con competenza in materia di cooperazione al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse.
ARTICOLO 4
1.
Per ottenere i contributi, i Comitati regionali di cui all'
art. 1
, debbono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, allegando alla stessa:
a)
il programma relativo alle iniziative che si intendono intraprendere con la specificazione delle relative modalità di attuazione;
b)
il preventivo analitico di spesa.
ARTICOLO 5
1.
La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale di cui all'
art. 2
, assegna i contributi e ne determina l' entità sulla base degli indirizzi generali e settoriali della programmazione regionale.
ARTICOLO 6
1.
I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre 1976, una relazione sullo stato di attuazione dell' iniziativa e il consuntivo delle spese sostenute.
2.
In caso di mancata presentazione della relazione nel termine, o di irregolarità della stessa, il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentita la Consulta regionale di cui all'
art. 2
.
ARTICOLO 7
1.
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata per l' anno 1976, la spesa di lire 100 milioni con imputazione al cap. 2570, di nuova istituzione nel bilancio dell' esercizio 1976, denominato " Contributi a favore del movimento cooperativo" e ad essa si farà fronte - ai sensi e per gli effetti della
legge 27 febbraio 1955, n. 64
- con quota della disponibilità esistente al cap. 4710 " Rate ammortamento di mutui passivi" del bilancio dell' esercizio 1975.
2.
Per gli anni successivi l' entità della spesa ed i relativi mezzi di finanziamento saranno stabiliti con le leggi di bilancio.
ARTICOLO 8
1.
La rata di ammortamento del mutuo iscritta nel bilancio dell' esercizio 1975 ai sensi della
legge regionale 14 novembre 1974, n.58
, è dichiarata non più necessaria nell' esercizio medesimo per lo scopo previsto, e pertanto si dispone il suo utilizzo per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, nonchè la sua iscrizione nel bilancio dell' esercizio successivo a quello finale indicato dalla suddetta legge autorizzativa di spesa.