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Legge regionale 12 maggio 1976, n.21


LEGGE REGIONALE n.21 del 12 Maggio 1976

Date di vigenza

03/06/1976 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/06/1976
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 03/06/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 Maggio 1976 ,n. 21
Incremento finanziario del "Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati" per l' esercizio 1976 e successivi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 21 del 19/05/1976

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Per l' attuazione della legge regionale 27 giugno 1973, n. 28 , è autorizzato per l' esercizio 1976, l' aumento della spesa da lire 130.000.000 a lire 250.000.000 che graverà sul cap. 2530 " Contributi della Regione per il Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie".

2. Alla maggiore spesa di lire 120.000.000 viene fatto fronte mediante prelevamento dal cap. 4680 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio 1976.

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà determinato annualmente con la legge di bilancio.

ARTICOLO 2

1. Fino a quando non sarà stato provveduto al rinnovo della consulta di cui all' art.3 della legge 27 giugno 1973, n. 28 , le competenze della medesima nonchè quelle del Comitato di cui all' art. 5 della predetta legge, sono svolte dalla III commissione permanente del Consiglio regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 maggio 1976

Il Vice presidente Tomassini

[1]