ARTICOLO 1
1.
Per l' attuazione della
legge regionale 27 giugno 1973, n. 28
, è autorizzato per l' esercizio 1976, l' aumento della spesa da lire 130.000.000 a lire 250.000.000 che graverà sul cap. 2530 " Contributi della Regione per il Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie".
2.
Alla maggiore spesa di lire 120.000.000 viene fatto fronte mediante prelevamento dal cap. 4680 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio 1976.
3.
Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà determinato annualmente con la legge di bilancio.
ARTICOLO 2
1.
Fino a quando non sarà stato provveduto al rinnovo della consulta di cui all'
art.3 della legge 27 giugno 1973, n. 28
, le competenze della medesima nonchè quelle del Comitato di cui all' art. 5 della predetta legge, sono svolte dalla III commissione permanente del Consiglio regionale.